LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26155(2014.R.G. proposto da:
P.R. (C.F.: *****), nato a ***** il *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Tarricone, con domicilio eletto presso l’Avv. Anton Giulio Lana (con studio in Roma, via Emilio De’ Cavalieri n. 11);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (n. 2951/01/2014), pronunciata il 24 febbraio 2014 e depositata il 17 marzo 2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 settembre 2021;
FATTI DI CAUSA
1. P.R., svolgente attività professionale di ragioniere, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto parziale dell’appello (principale) dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 324/07/2012) con la quale la CTP di Benevento aveva parzialmente accolto l’impugnazione di avviso di accertamento (IVA ed imposte dirette), per l’anno 2036, emesso in forza di maggiori reddito d’impresa e volume d’affari determinati mediante accertamenti bancari.
2. La CTR, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione e per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ad eccezione di taluni importi, confermò la sentenza impugnata ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova contraria rispetto al maggior reddito come determinato dalle movimentazioni bancarie (in entrata) sul proprio conto corrente, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.
3. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente, come premesso, propone ricorso fondato su tre motivi mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso (con il quale deduce anche taluni profili di inammissibilità di alcuni motivi di ricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con il motivo n. 1 di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la “nullità della sentenza per omesso esame di prove” ovvero per “valutazione superficiale” di documentazione agli atti con la quale la CTR avrebbe “operato un non corretto esame”.
2.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto con esso si mira a dedurre una nullità della sentenza non argomentando da un error in procedendo bensì, sostanzialmente, dalla (paventata) insufficiente e non corretta valutazione di un elemento probatorio, che invece si vorrebbe diversamente valorizzare, così finendo peraltro con prospettare surrettiziamente una ipotesi di vizio motivazionale non più deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012. Quanto innanzi, peraltro, si argomenta in forza di un documento il cui contenuto non è stato trascritto (ancorché indirettamente) nel ricorso nelle sue parti essenziali al fine di rendere specifica la doglianza, in termini di “autosufficienza” (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 6-3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
3. I motivi nn. 2 e 3 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni relative ai rispettivi oggetti.
Con essi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, avendo la CTR sostanzialmente violato il relativo regime di riparto dell’onere probatorio (non ritenendo operanti semplici presunzioni in favore del contribuente), e violazione e falsa applicazione dello stesso decreto, artt. 38 e 39, laddove non sarebbe stato escluso dal calcolo del maggior reddito imponibile l’importo pari al 2 per mille (pari ad Euro 434,40) del valore complessivo degli assegni monetizzati con riferimento ai rapporti con la società “CAMMO”.
3.1. Le doglianze non hanno pregio.
La censura n. 2 è infondata in quanto la CTR ha correttamente applicato i principi in materia già sanciti da questa Corte, anche con riferimento all’onere probatorio gravante in capo al contribuente.
Quella in esame, difatti, integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti (questi ultimi, però, solo se trattasi di titolari di reddito d’impresa, in forza di Corte cast. n. 228 del 2014). Essa è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento (stante la conseguente inversione dell’onere probatorio) che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all’eventuale sussistenza di specifici costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati (in merito si vedano, ex plurimis, Cass. sez. 5, 16/07/2020, n. 15161, Rv. 658425-01; Cass. sez. 5, 31/01/2017, n. 2432; Cass. sez. 5, 09/08/2016, n. 16697, Rv. 640983-01; Cass. sez. 5, 30/06/2020, n. 13112, Rv. 658392-01; Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01; Cass. sez. 5, 29/07/2016, n. 15857, Rv. 640618-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Rv. 638173-01). Ove poi il contribuente, differentemente da quanto avvenuto nella specie, fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, in modo da superare la presunzione in oggetto, il giudice è comunque tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. sez. 5, 28/11/2018, n. 30786, Rv. 651566-01). Deve peraltro escludersi l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibii, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01).
Nella specie, quindi, non solo la CTR. ha escluso (quanto al motivo n. 2 di ricorso), in forza di valutazioni di merito, ii raggiungimento della prova contraria ma, all’esito della ricostruzione dei fatti, ha sostanzialmente ritenuto (quanto al motivo n. 3 di ricorso) reddito per il contribuente, quale sua attività in favore della società “CAMMO”, proprio il 2 per mille del valore complessivo degli assegni monetizzati.
4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesez”-processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021