Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40151 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32549/2019 proposto da:

H.M.J., elettivamente domiciliato in Forlì, via Matteotti 115, presso lo studio dell’avv. ROSARIA TASSINARI, che lo rapresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. H.M.J., proveniente dal Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 ottobre 2019, avverso il decreto numero 4231/2019 emesso dal Tribunale di Bologna e pubblicato in data 19 settembre 2019.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Secondo la ricostruzione della vicenda personale contenuta nel ricorso, il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, ha contratto debiti per sostenere la famiglia, numerosa e indigente; è stato per ciò minacciato dagli usurai, che lo minacciavano di chiamare la polizia e di morte; alla ricerca di un lavoro per saldare i debiti, il ricorrente tentava l’espatrio, ma veniva catturato in Libia da un gruppo di malavitosi e si trovava a contrarre nuovi debiti per pagare il proprio riscatto; una volta liberato lavorava precariamente in Libia dove veniva maltrattato anche dal suo datore di lavoro che “lo conduceva in spiaggia e lo conduceva su di una barca” (pag. 3 ricorso); il ricorrente dunque lasciava il paese con forti debiti e segnala che il suo eventuale rimpatrio sarebbe a rischio, perché rischierebbe di subire violenze e di perdere la vita per mano degli usurai, se tornasse in Bangladesh.

5. Il Tribunale di Bologna – condividendo le ragioni con cui la Commissione Territoriale aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale – ha ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente nella parte in cui ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per ragioni economiche, ma non idonee a comprovare il pericolo posto alla base della domanda.

RITENUTO

che:

il richiedente articola tre censure.

6. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, per non avere il Tribunale di Bologna applicato il principio dell’onere della prova attenuato, di cui a Sezioni unite n. 27310 del 2008, nonché per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi.

Segnatamente denuncia che il tribunale avrebbe omesso di valutare la copiosa documentazione prodotta in primo grado, che avvalorava la veridicità delle dichiarazioni rese. Il richiedente avrebbe riferito nomi di luoghi e date in modo chiaro fornendo dati riscontrabili tenuto anche conto del suo livello culturale e del tempo passato dai traumi subiti. Segnala che il tribunale avrebbe dovuto riconvocare il ricorrente e porgli altre domande ove avesse avuto dei dubbi, altrimenti non avrebbe potuto legittimamente omettere di considerare che il ricorrente avesse fatto quanto gli era possibile per circostanziare la sua versione dei fatti.

7. Il motivo è infondato.

L’esame condotto è completo e condotto nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5).

8. Tuttavia segnala un punto critico rilevante, che verrà ripreso e meglio sviluppato dal ricorrente nel terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria laddove segnala che il tribunale ritiene che la motivazione che ha spinto il ricorrente all’espatrio sia stata esclusivamente la sua precaria condizione economica, e non la ritiene suscettibile di essere posta alla base di una ipotesi di danno grave alla persona, mentre la precarietà estrema della condizione economica, ai limiti della sopravvivenza, deve poter rilevare.

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione al diritto alla protezione sussidiaria, perché il Tribunale di Bologna non ha riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come definita dalla Corte di giustizia, in Bangladesh.

Il richiedente lamenta che non sia stata tenuta in conto la situazione del paese di origine: il Tribunale avrebbe richiamato in maniera generica COI non attuali.

10. Il motivo è infondato, le Coi citate nel provvedimento impugnato risalgono al 2018 e sono pertanto da ritenersi aggiornate in relazione al momento della decisione. Peraltro, il ricorrente non indica Coi coeve dalle quali emergesse una diversa ricostruzione della situazione storico politica sotto il profilo della sua gravità.

11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria. Si lamenta come non sia stata compiuta una valutazione di comparazione fra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la situazione in cui si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio. A riguardo si sottolinea come il ricorrente svolga attività lavorativa dipendente dal 2018, circostanza rappresentata nel corso del giudizio di merito e ritenuta irrilevante.

12. Il motivo è fondato.

Varrà considerare come, con riguardo al tema concernente la c.d. protezione umanitaria, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).Nena ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc..

In questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale – bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio “personalizzato” mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona.

In tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “‘vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).

Proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese.

Nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

Ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

Nel caso di specie, il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente il mancato riscontro di alcun profilo di vulnerabilità a carico dell’istante, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione in via ufficiosa delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona, quali possono essere, in determinate realtà, il diritto all’alimentazione, l’accesso all’acqua e alle cure mediche di sopravvivenza; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa-farsi risalire (o meno) a singoli fattori, volta a volta riconducibili a ragioni di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.

I primi due motivi devono essere quindi rigettati, ma il terzo va accolto, il decreto cassato e la causa rinviata al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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