Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40152 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35363/2019 proposto da:

I.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA COSTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato resistente –

avverso ORDINANZA del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, I.A., cittadino di origine pakistana (distretto di Gujranwala), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico il 1 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine poiché “minacciato per aver denunciato gli assassini di suo fratello, il quale sarebbe stato ucciso da due giovani nipoti del candidato contro cui i due fratelli avrebbero fatto campagna elettorale”) non era credibile e, comunque, “dalle dichiarazioni rese emerge la funzionalità del sistema di protezione locale”; b) in base ai report EASO e UNCHR del 2017, non sussisteva nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non erano da ravvisarsi, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; d) mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché non vi erano indici di vulnerabilità, né la partecipazione a corsi di formazione o di conoscenza della lingua, così come la mera “promessa di un impiego”, costituiscono condizioni sufficienti per ottenere un permesso di soggiorno.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo è lamentata la “carenza di motivazione” in relazione alla valutazione di non credibilità del richiedente.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nella parte in cui il Tribunale di Ancona “afferma la sostanziale irrilevanza dei fatti narrati dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria”.

3. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

Nel caso di specie la procura speciale in calce al ricorso per cassazione non contiene neppure la data nella quale è stata rilasciata, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

4. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque inammissibili sotto ulteriori profili.

Il primo motivo poiché il giudice del merito ha reso, in punto di valutazione dell’attendibilità del narrato del ricorrente, una motivazione affatto intellegibile e scevra da criticità argomentative, là dove le doglianze rimangono su un piano di genericità tale da non scalfirne la portata.

Il secondo motivo poiché la censura non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata, là dove il giudice del merito ha ritenuto insussistenti i presupposti di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sulla scorta del rilievo dell’inattendibilità del narrato, bensì attraverso l’esame delle informazioni acquisite d’ufficio, fondando il proprio giudizio sulla situazione oggettiva del Paese d’origine del richiedente.

5. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c..

Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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