LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36890/2019 proposto da:
S.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato resistente –
avverso ORDINANZA del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.L., cittadino del Gambia (Tallinding), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, comunicato il 19 novembre 2019, che rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per timore, dopo aver provocato, in qualità di “apprendente autista”, un incidente stradale mortale, di esser sottoposto alla pena dell’ergastolo) non era affatto circostanziato, nonché sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio, “in quanto emerge la non autenticità dei documenti prodotti (…) perché i contatti riportati nella copia del mandato di arresto risultano insussistenti (v. indirizzo e-mail)”; b) anche laddove credibili, siffatte dichiarazioni “resta(va)no confinate nei limiti di una vicenda di vita privata”; c) non erano ravvisati i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato per l’insussistenza del “rischio di subire un flagrante diniego di giustizia”; d) in base ai report UNOWAS-OHCHR, Amnesty International e EASO del 2017, “lo stato di dittatura oppressiva dei diritti fondamentali vigenti in Gambia per oltre 22 anni ad opera dell’ex Presidente J.Y. è cessato”, potendosi qualificare “la situazione generale in netto miglioramento con il nuovo Presidente B.A. che ha già intrapreso azioni per la tutela dei diritti fondamentali”; e) non sussistevano, dunque, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; f) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non era apprezzabile (anche in ragione del tenore delle fonti informative in precedenza esaminate) una situazione di vulnerabilità del richiedente ove rimpatriato, e gli elementi dedotti dalla parte e relativi all’inserimento socio-economico erano irrilevanti, di per sé, ad integrare quella situazione idonea a giustificare la concessione della protezione invocata.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per aver il Tribunale reso motivazione meramente apparente in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto “rigettata sulla base di generiche informazioni sulla situazione interna del Gambia senza considerazione completa delle prove disponibili, (ossia) omettendo di valutare esaurientemente il documento di mandato di arresto prodotto dal ricorrente”, bensì solo asserendo il carattere non autentico dell’anzidetto documento, alla luce di asseriti inesistenti indirizzi e-mail.
2. – Con il secondo motivo viene lamentata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per aver il Tribunale, con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, reso altresì motivazione apparente in punto di valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia con la situazione del Paese d’origine, non adeguatamente valutando, peraltro, le stesse fonti, citate nel decreto, sulla situazione del Gambia.
3. – Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità dell’impugnato decreto, poiché reso in violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e art. 276 c.p.c., in quanto “il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante”.
4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: ” D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
5. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque immeritevoli di accoglimento, non essendo, infatti, apprezzabile né la lamentata apparenza di motivazione (1 e 2 motivo), avendo il giudice di merito (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) reso una motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014) sia in punto di credibilità del narrato dal richiedente, sia in punto di necessario valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria, né sussistendo la dedotta violazione processuale (3 motivo) alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5425/2021.
6. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c..
Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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