Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40159 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 38179/2019 proposto da:

M.A.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Miraglia Raffaele;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5221/2019 depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. M.A.J., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato minacciato, anche attraverso l’incendio della propria barca da pescatore, da alcuni componenti del partito *****ue al quale lui si era rifiutato di aderire. Ha narrato anche che durante la fuga era transitato in Libia dove era stato sequestrato e maltrattato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 102,106,11 e 25 Cost., dell’art. 47CEDU e dell’art. 174 c.p.c., nonché della L. n. 46 del 2017, art. 2, perché era stato delegato il giudice onorario per lo svolgimento dell’udienza ed elaborazione della bozza del provvedimento.

1.1. Lamenta altresì, sempre in relazione alle medesime norme costituzionali e della CEDU, l’omessa partecipazione alla fase istruttoria di almeno uno dei componenti del collegio decidente nonché l’omessa partecipazione al collegio del giudice delegato all’istruttoria ed alla elaborazione della bozza del provvedimento.

1.2. Entrambi i motivi sono infondati.

1.3. Questa Corte, ha affermato, in relazione alla specifica questione e componendo un contrasto esistente fra le sezioni semplici che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (cfr. Cass. SU 5425/2021).

1.4. La delega dell’istruttoria al giudice onorario non presenta, pertanto profili di illegittimità: e vale solo la pena di rilevare che la censura, nella parte in cui denuncia la circostanza che sarebbe stata affidata al giudice onorario anche la stesura della bozza del provvedimento, risulta inammissibile per assoluta mancanza di specificità in quanto prospettata in modo del tutto generico e non fondata su alcuna emergenza processuale.

2. Con il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché travisamento dei fatti in ordine ad aspetti essenziali del ricorso. Deduce altresì la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 3, 7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed art. 6 CEDU per omesso approfondimento istruttorio sulle dichiarazioni omesse ed incoerenti del ricorrente utilizzate per escluderne la credibilità, così come per escludere il timore in caso di rientro: lamenta l’illogicità della motivazione sul punto, in violazione del principio del contraddittorio.

2.1. Entrambe le censure sono inammissibili.

2.2. Con esse si deduce una erronea valutazione della credibilità del racconto narrato del quale, in thesi, sarebbero state travisate alcune circostanze, non adeguatamente approfondite nel corso dell’istruttoria.

2.3. Il Collegio osserva che, premesso che la motivazione in punto di attendibilità del racconto risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, entrambe le censure prospettano una diversa valutazione di merito dei fatti narrati, non consentita in questa sede: essi si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019 3. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. e) e comma 4 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, con contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria con riferimento della situazione in Libia.

3.1. Deduce che il Tribunale si era limitato qualificare irrilevante il periodo trascorso in Libia, affermando che doveva aversi riguardo al paese di provenienza e non a quello di transito.

3.2. La censura è inammissibile in quanto non è stata colta la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato su una doppia argomentazione: oltre alla irrilevanza dedotta e censurata, il tribunale ha infatti osservato che nulla era stato allegato in ordine alla incidenza dei postumi derivanti dalla permanenza in Libia, tali da assumere rilievo per la valutazione di profili di vulnerabilità a ciò conseguenti.

3.3. La motivazione sul punto risulta essere congrua e logica, e tale secondo aspetto rilevato non è stato oggetto di specifica censura.

4. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 4 e 5 e art. 4 e del D.Lgs. 20 maggio 2008, art. 8, comma 3, art. 27, con riferimento al D.Lgs. 20 maggio 2008, art. 32, commi 3 e 3 bis, nonché art. 19 e art. 5, comma 6 TUI in relazione all’art. 10 Cost., commi 1 e 3 e art. 117 Cost., comma 1, nonché dell’art. 3 CEDU, relativamente al riconoscimento della protezione umanitaria ovvero al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale in quanto soggetto vulnerabile.

4.1. Si lamenta, al riguardo, che il Tribunale aveva motivato il diniego della protezione umanitaria paventando l’irrilevanza delle circostanze riferite dal richiedente ai fini della concretizzazione del concetto di vulnerabilità: assume, pertanto, che anche se in Bangladesh non vi era una situazione di conflitto generalizzato, doveva ritenersi che la situazione di insicurezza diffusa fosse meritevole di protezione.

4.2. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità: nulla viene infatti dedotto in ordine alla vulnerabilità oggetto di censura che è stata semplicemente ed assertivamente enunciata senza alcuna specifica allegazione idonea a contrapporsi alla decisione del Tribunale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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