Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40160 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38701/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difesa dall’avv.to Stefano Mannironi, (smannironi.pec.giufre.it) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; Ufficio Territoriale Governo Nuoro;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 52/2019 del GIUDICE DI PACE di NUORO, depositata il 08/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. T.M., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Nuora che aveva rigettato l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto in data 18.6.2018, con conseguente ordine di allontanamento dallo Stato Italiano, in ragione del fatto che era entrato nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera senza chiedere il permesso di soggiorno ai sensi del T.U.I..

1.1. La parte intimata non si è difesa.

2. Acquisito il fascicolo d’ufficio presso il giudice di pace di Nuoro, la controversia è stata decisa all’odierna adunanza camerale.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. Assume che il giudice di pace aveva erroneamente respinto il rilievo avente per oggetto la mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua da lui conosciuta che non era “il francese” ma quella parlata nel Senegal.

1.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ed autosufficienza.

1.3. Il giudice di pace, infatti, ha respinto la censura in esame affermando che la lingua ufficiale, in Senegal, è proprio il francese e che, pertanto, la traduzione in tale lingua (che è una delle lingue cd. “veicolari”) consentiva di ritenere che l’amministrazione avesse assolto a quanto predicato dall’art. 13, comma 2, lett. b) T.U.I.: al riguardo, si osserva che, pacifica l’argomentazione prospettata dal giudice di pace – visto che effettivamente la lingua ufficiale del Senegal risulta essere quella indicata nel provvedimento che è pure ordinariamente insegnata nelle scuole – il ricorrente, oltre a denunciare l’omessa tradizione in una lingua da lui conosciuta, avrebbe quanto meno dovuto allegare in quale, dei numerosi dialetti parlati nel proprio paese, il provvedimento doveva essere tradotto, tenuto conto che non esiste una lingua “senegalese” ma numerosi e variegati idiomi parlati nelle varie regioni dello Stato.

1.4. In mancanza di ciò, la censura risulta priva di decisività in quanto non consente alla Corte di apprezzare l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b) e comma 3 T.U.I. nonché dell’art. 2697 c.c.; lamenta, altresì, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.1. Assume, al riguardo, che era stata erroneamente respinta la denuncia di contraddittorietà del provvedimento impugnato che era stato emesso il 18.1.2001, pur dandosi atto che l’istante aveva fatto accesso nel territorio nazionale soltanto nel maggio 2018; né, in thesi, era stato valorizzata dal giudice di pace la circostanza che egli aveva allegato il biglietto aereo utilizzato per accedere sul territorio nazionale, attestante che era entrato nel novembre 2017; e tantomeno la denunciata omessa consegna della nota scritta illustrativa dei suoi diritti e delle modalità che doveva seguire per regolarizzare il suo soggiorno in Italia.

2.2. Lamenta, ancora, che il primo giudice, nell’affermare che l’istante aveva fatto illegittimo ingresso nel territorio nazionale, aveva introdotto una nuova materia del contendere mai prospettata da nessuna delle parti.

2.3. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

2.4. Il giudice di pace, infatti, ha respinto la censura di nullità del provvedimento prefettizio in relazione alla data di emissione riportata (18.1.2001), in quanto ha ritenuto “che la questione non avesse fondamento” e che ci si dovesse riferire alla data di notifica del decreto (contestuale a quella di emissione), sottendendo l’esistenza di un irrilevante errore materiale ed affermando anche che la tesi del ricorrente era insostenibile in quanto, ove fosse corretta la data indicata, il reclamo proposto sarebbe stata quantomeno intempestivo.

2.5. Il ricorrente, tuttavia, non cogliendo tale centrale statuizione, insiste nel ritenere che la data di emissione fosse quella del 18.1.2001, anche se non prospetta con la necessaria chiarezza come sarebbe possibile, rispetto al contenuto dell’intero provvedimento, sostenere che la data di emissione fosse quella (invero erroneamente) indicata a fronte delle altre convergenti indicazioni cronologiche in esso riportate.

2.6. Al riguardo, il Collegio, esaminati gli atti prodotti, ritiene che il giudice di pace abbia reso una motivazione coerente con le evidenze processuali, in quanto la data apposta in calce al provvedimento espulsivo è frutto di un palese ed evidente errore materiale: vale solo la pena di rilevare che nell’incipit del decreto, al quale si deve rapportare la coerenza cronologica di tutto il provvedimento, si afferma “esaminati gli atti della Questura di Nuoro del 18.6.2018 dai quali risulta che il cittadino straniero T.M…..*****, è entrato nel territorio dello Stato in data maggio 2018 (frontiera non indicata)”: ciò consente di escludere che possa assumere qualsiasi senso logico la data del 18.1.2001, apposta in calce al provvedimento impugnato, frutto di un evidente lapsus calami che non ne compromette affatto la correttezza, in presenza della notifica avvenuta in data compatibile e coerente con le premesse del decreto.

2.7. Ne’ assume alcun rilievo la data delle carte di imbarco prodotte, che, pur non esaminate dal giudice di pace, non sono affatto decisive per una diversa soluzione della controversia, essendo pacifico che il ricorrente, dopo l’ingresso in Italia, non ha chiesto il permesso di soggiorno, pur avendo compilato il “foglio notizie” (cfr. pag. 1 terzo cpv. del decreto impugnato); né risulta che abbia richiesto il termine per la partenza volontaria, risultando invece che, a seguito della notifica del decreto di espulsione, gli è stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del provvedimento (cfr. doc. 3).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 Dir. CEE 115/2008 in relazione all’art. 2697 c.c., ed all’art. 115 c.p.c., nonché ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3.1. Lamenta che il decreto di espulsione non era stato preceduto dalla comunicazione di poter abbandonare volontariamente lo Stato Italiano.

3.2. Il motivo è inammissibile in quanto la censura è contrastante con il contenuto del provvedimento impugnato nel quale si da atto che il termine non è stato richiesto (cfr. pag. 2).

4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 6 Dir CEE 115/2008 in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.1. Il ricorrente lamenta che non era stata valutata la possibilità di emettere un permesso di soggiorno per “motivi caritatevoli”, deducendo che egli dimorava attualmente con il padre e con il fratello che gli avevano dato ospitalità secondo le tradizionali usanze senegalesi e che ciò non era stato affatto valutato dal giudice di pace, nonostante la documentazione prodotta, visto che la motivazione non conteneva a ciò alcun riferimento.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Dall’esame degli atti acquisiti a seguito della richiesta del fascicolo d’ufficio ed, in particolare, del ricorso proposto dinanzi al giudice di pace, è infatti emerso che solo in corso di causa, il ricorrente ha allegato la circostanza di essere convivente con il fratello, senza alcuna specificazione della sua nazionalità.

4.4. Pertanto, posto che dalla documentazione prodotta emerge che il parente ospitante non è di nazionalità italiana, la motivazione resa nel decreto impugnato, sia pur succinta, risulta al di sopra della sufficienza costituzionale, non essendo stato affatto provato il presupposto per l’applicazione della causa impeditiva dell’espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. C TUI, e cioè la nazionalità italiana del parente (entro il secondo grado) ospitante.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, in relazione all’art. 8 CEDU), con riferimento all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

5.1. Lamenta l’illegittimità del provvedimento prefettizio in quanto era stato emanato in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, per lesione del principio comunitario della proporzionalità della misura afflittiva rispetto alla gravità della violazione commessa, con conseguente inosservanza dell’art. 2, comma 1 T.U.I., che predicava il principio di proporzionalità che, In thesi, era ormai pacificamente affermato in ambito comunitario e vigente anche nel nostro ordinamento giuridico: aggiunge che, nel caso di specie, non erano stati considerati né la durata del soggiorno nel territorio UE, né la condotta dello straniero né la situazione familiare del ricorrente ed i rischi che il medesimo avrebbe corso nel caso di eventuale rimpatrio, tenuto conto della mancanza di una sua condizione di accertata pericolosità.

5.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il principio di “automaticità” del decreto di espulsione rispetto ad un soggiorno irregolare.

5.3. Il ricorrente, infatti, omette di considerare che il decreto di espulsione emesso a seguito di ingresso irregolare dello straniero nel territorio dello Stato che non è seguito da una richiesta di protezione internazionale ha carattere di automaticità, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo: esso è sindacabile unicamente ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato siano erronei o mancanti, o il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio.

5.4. A ciò si aggiunge che le ipotesi in cui l’espulsione è vietata o non consentita sono espressamente previsti dall’art. 19 T.U.I., applicabile al caso di specie nella versione ratione temporis vigente, dovendosi al riguardo precisare che la più ampia formulazione della norma introdotta dal D.L. n. 130 del 2020, art. 1, lett. e), convertito nella L. n. 173 del 2021, non è applicabile alla controversia in esame in relazione ai limiti espressamente previsti dall’art. 15 per la sua retroattività.

6. Con il sesto motivo, infine, si lamenta la violazione dell’art. 19 della Carta dei Diritti in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, all’art. 10 Cost., all’art. 3 CEDU ed all’art. 2697 c.c., oltre che l’omessa, insufficiente,e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

6.1. Il ricorrente deduce che non era stato considerato il rischio che egli correva nel rientrare nel paese di origine, caratterizzato da diffusa insicurezza del sistema carcerario e giudiziario, connotato, il primo, da trattamenti disumani e degradanti ed, il secondo, da dilagante corruzione.

6.2. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta questioni prive di specificità in relazione al caso concreto, oltre che inconferenti con l’oggetto del provvedimento impugnato, come correttamente rilevato dal giudice di pace (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato): gli argomenti prospettati, infatti, sono riferibile alle ragioni su cui si sarebbe potuta fondare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari che non è stato mai richiesto e per la concessione del quale il giudice di pace è incompetente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla pronuncia sulle spese.

9. La materia è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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