LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4403-2021 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 9/1/2020 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da S.S. nato in Senegal in data 8/6/1970, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto il padre lo aveva affidato ad un marabu religioso locale che lo mandava a chiedere l’elemosina. La Corte in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente a cagione delle patologie di epatite b e tubercolosi dalle quali era affetto nonché per l’omesso esame dello stato di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo al mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine a cagione degli atti di violenza fisica e psichica che il ricorrente potrebbe subire in caso di suo rimpatrio in quanto le autorità statuali non erano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente anche per l’omesso esame dello stato di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi proposti.
I motivi di ricorso contengono tutti una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
Il primo motivo di ricorso, è inammissibile in quanto risulta dal provvedimento impugnato che la Corte ha ritenuto la vicenda narrata di natura privata e personale e tale da non costringere il richiedente a lasciare il suo paese.
A tal riguardo il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione, che la situazioni del Senegal non comporta il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.
In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente, escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria sulla base di fonti accreditate ed aggiornate.
In riferimento poi alla protezione umanitaria ed al principio di asilo costituzionale, inerente alle situazioni di vulnerabilità riguardanti i diritti umani fondamentali la Corte avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente e l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero non avendo il ricorrente provato di aver trovato un lavoro in Italia, ree nemmeno allegato elementi che consentano di stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018, 24413/2021).
La documentazione medica prodotta correttamente esaminata non è stata ritenuta sufficiente a giustificare la concessione della protezione umanitaria richiesta.
Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021