LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4883-2021 proposto da:
B.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3152/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 1/7/2020 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da B.H. nato in ***** in data *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente dalla ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto alla morte del padre gli anziani volevano fargli prendere il posto di re che nel culto locale disponeva anche sacrifici umani. Pertanto poiché lui era di fede cristiana aveva deciso di fuggire dal suo paese. La Corte in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), art. 3, comma 3, lett. a); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto meglio valutare il rischio per il ricorrente di subire persecuzioni o danni gravi avvalendosi dei poteri ufficiosi di indagine D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, ex art. 8.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), art. 3, comma 3, lett. a) e b); art. 3 e 7 CEDU in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto meglio valutare lo stato effettivo ed attuale del paese di origine e concedere la protezione sussidiaria in ragione delle condizioni sociopolitiche del paese di origine.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente a cagione della personale vulnerabilità per gli atti di violenza fisica e psichica che aveva subito anche per il mancato esame dello stato di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice territoriale infatti non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona, trattandosi di vicenda privata, ha comunque indagato verificando, avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione, che la situazioni della ***** in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente cioè l'*****, non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale sulla base di fonti accreditate ed aggiornate.
La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
In riferimento poi al terzo motivo relativo alla protezione umanitaria, inerente alle situazioni di vulnerabilità riguardanti i diritti umani fondamentali la Corte ha escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente e l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero non avendo il ricorrente provato di aver trovato un lavoro in Italia, ma nemmeno allegato elementi che consentano di stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018). Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021