Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40167 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13955-2020 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2195/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari, pubblicata il 22 ottobre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da C.G. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo pugliese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e il vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la prospettata vessazione posta in atto, ai suoi danni, dalla setta denominata ***** darebbe ragione della persecuzione e del rischio di risentire un danno grave. Lamenta che la Corte di merito non abbia verificato in alcun modo la fondatezza delle argomentazioni quanto alla metodologia operativa della setta stessa e non abbia “confutato” le contraddizioni marginali in cui era incorso il richiedente procedendo a una nuova audizione, negata anche in primo grado.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente aveva riferito di essersi rifiutato di entrare a far parte del gruppo ***** e che, in conseguenza, i membri di quest’ultimo erano andati a cercarlo in casa: non trovandolo, e ritenendo che l’assenza fosse legata al rifiuto dello stesso richiedente di aderire alla setta, avevano sparato alla madre, uccidendola. L’odierno istante ha poi spiegato di aver denunciato il fatto alla polizia, la quale aveva proceduto all’arresto dei colpevoli dell’omicidio; uno di questi – l’amico che lo aveva invitato a far parte della confraternita – era stato però liberato sei giorni dopo e aveva continuato a minacciarlo.

La Corte di appello ha dettagliatamente esposto le ragioni per le quali, a suo avviso, le dichiarazioni del richiedente dovevano ritenersi non credibili (pagg. 3 e 4 del ricorso).

Ciò posto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

L’istante lamenta il vizio motivazionale avendo riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. rubrica del motivo), ma non chiarisce quali siano i fatti che la Corte di merito avrebbe mancato di esaminare. Va rammentato che il ricorrente per cassazione che denunci l’omesso esame di fatto decisivo ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

La doglianza relativa alla mancata audizione del richiedente in primo grado è poi inammissibile sotto un triplice profilo. Anzitutto il ricorrente non spiega se e come la questione venne fatta valere nel precorso giudizio di merito: va qui rammentato che ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). In secondo luogo, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Da ultimo, e comunque, il rinnovo dell’audizione del richiedente avanti al tribunale non può considerarsi un incombente doveroso: infatti, nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme al quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).

2. – Col secondo mezzo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, oltre che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Il ricorrente si duole della decisione assunta dalla Corte di appello con riguardo alla domanda di protezione umanitaria rilevando come non siano state prese in considerazione le dichiarazioni circa la sua situazione in Italia, lo sradicamento sociale ed effettivo subito e la mancanza, nel paese di origine, di condizioni minime per l’autosostentamento.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha evidenziato che dagli atti non emergeva alcuna situazione di particolare vulnerabilità del richiedente e che, inoltre, non erano stati forniti elementi utili a comprovare una integrazione, in Italia, dello stesso C.G. (il quale risultava aver partecipato ad alcuni corsi di lingua e di assemblaggio di computer e svolto per soli venticinque giorni, nel corso del 2019, un’attività lavorativa agricola stagionale).

E’ da premettere che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016): il ricorrente non indica quali specifici fattori di vulnerabilità abbia prospettato avanti al giudice del merito. Ne’ rileverebbe, al riguardo, una prospettazione che non si misurasse con la condizione individuale del ricorrente: infatti, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304). Da ultimo, è non sindacabile nella presente sede l’accertamento di fatto speso dalla Corte di merito quanto all’integrazione dell’istante.

3. – Il ricorso va respinto.

4. – Non vi sono spese da liquidare.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472