LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25349/2014 R.G. proposto da:
D.D., (C.F.: *****), nato a *****, rappresentato e difeso da se stesso (avvocato), con domicilio eletto presso l’Avv. Antonia Ginefra (con studio in Roma, via Delle Fornaci n. 126);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempere, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (Sez. distaccata di Salerno), n. 2153/04/2014, pronunciata il 10 febbraio 2014 e depositata il 5 marzo 2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 settembre 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1. L’avvocato D.D. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR rigettò l’appello principale, del contribuente, ed accolse quello incidentale, dell’Agenzia delle Entrate (“A.E.”), proposti avverso la sentenza (n. 453/15/2011) con la quale la CTP di Salerno aveva parzialmente accolto l’impugnazione di avviso di accertamento (IRPEF, IRAP ed IVA), per l’anno 2005, emesso in forza di maggiori reddito d’impresa e volume d’affari.
2. La Commissione regionale, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione, ritenne legittimamente emesso l’avviso di accertamento in oggetto, avuto riguardo alle “movimentazioni del c/c bancario cointestato con il coniuge, agli incassi ed ai tempi relativi alla fatturazione dei rimborsi spese”.
3. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente, come premesso, propone ricorso fondato su due motivi, sostenuti da memoria, mentre l’A.E. si difende con controricorso (con il quale prospetta anche taluni profili di inammissibilità dei motivi di ricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, avendo la CTR ritenuto legittimo l’accertamento eseguito in forza del detto art., comma 2, in luogo di quello di cui al comma 1, in assenza dei relativi presupposti e nonostante la valorizzazione degli accertamenti bancari.
2.1. Il motivo in esame è inammissibile per difetto di specificità, in termini di autosufficienza, in ragione della mancata trascrizione, ancorché indiretta, dell’atto impositivo, nelle sue parti essenziali al fine di evidenziare quale sia stato il procedimento di accertamento sostanzialmente (concretamente) utilizzato dall’A.E. (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 6-3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
2.1.1. Parimenti inammissibile, sempre per difetto di specificità (in termini di autosufficienza) oltre che in quanto prospettato per la prima volta con memoria depositata per la presente adunanza, è altresì il profilo inerente il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, non dedotto con i motivo di ricorso tale da censurare lo specifico capo della sentenza impugnata.
3. Con il motivo n. 2 di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono “errore logico e di calcolo nella determinazione del maggior reddito da sottoporre a tassazione nonché… motivazione omessa, errata, carente ed insufficiente relativamente a fatti controversi e decisivi per la controversia”.
3.1. Il motivo in esame è inammissibile.
Esso, oltre a sostanziarsi nella pretesa sostituzione di proprie valutazioni di merito a quelle della CTR e ad essere intrinsecamente inammissibile laddove deduce, contestualmente, e con riferimento alle medesime questioni, motivazione “omessa”, “errata” “insufficiente” nonché caratterizzata da “errore logico e di calcolo”, non è dedotto in conformità all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata con il D.L. n. 83 del 2012, cioè con riferimento all’omesso esame circa un fatto (storico) decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.
4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 4.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 4.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021