Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40169 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24018/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

P.R., (C.F.: *****), nato a *****;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania (n. 2668/08/2017), pronunciata il 15 febbraio 2017 e depositata il 22 marzo 2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 settembre 2021;

Lette le conclusioni scritte del P.M., l’Avvocato Generale Salzano Francesco, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 270/07/2016) con la quale la CTP di Benevento aveva annullato due intimazioni di pagamento e cartella di pagamento emesse nei confronti del contribuente P.R. con riferimento a ruolo sgravato in quanto inerente avvisi di accertamento oggetto di impugnazioni parzialmente accolte dal Giudice tributario (con sentenze all’epoca non ancora passate in giudicato).

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenne gli atti illegittimi in quanto fondati su iscrizione a ruolo non più valida, perché inerente avvisi di accertamento parzialmente annullati, e non su una nuova iscrizione a ruolo.

3. Avverso la sentenza di secondo grado l’A.E., come premesso, propone ricorso fondato su un motivo mentre il contribuente e l’A.E.-Riscossione, correttamente intimati, non si sono costituiti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per aver la CTR ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento e la cartella, notificate al contribuente dopo lo sgravio effettuato in ragione del parziale annullamento dei sottostanti avvisi di accertamento, in ragione della mancata iscrizione di nuovo ruolo (successivo alle sentenze tributarie non ancora divenute irrevocabili).

2.1. Il motivo è fondato, in applicazione di principio già sancito da questa Corte per il quale, in tema di riscossione delle imposte, la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare sua sponte la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché, come nell’attuale fattispecie, ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione (ex plurimis: Cass. sez. 5, 28/05/2019, n. 14547, Rv. 654125-01; Cass. sez. 5, 29/09/2006, n. 21222, Rv. 593700-01).

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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