LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17830/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.R., V.D.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 27/25/15, depositata il 7 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 99/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva accolto i ricorsi proposti da B.R. e V.D. contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.
La CTR osservava in particolare che il gravame agenziale censurava un mero obiter dictum della sentenza appellata, non avendo la medesima statuito alcunché con riguardo all’avviso di accertamento per IRAP ed IVA nei confronti della cessata L. & C. snc, se non nei riflessi che riguardavano appunto il B. ed il V..
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate un motivo unico.
I contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dell’art. 100 c.p.c., poiché la CTR ha errato nel pronunciare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, posto che, diversamente da quanto affermatosi nella sentenza impugnata, la sentenza appellata aveva annullato non solo gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006 notificati al B. ed al V., ma anche l’avviso di accertamento che aveva attinto detta società per la stessa annualità in relazione all’IRAP ed all’IVA, essendo stato anch’esso impugnato da detti ex soci della società medesima.
In altri termini ed in sostanza la censura mira – espressamente – ad evitare che detta pronuncia provinciale abbia effetto “espansivo” nei confronti dell’altro ex socio della L. snc, L.O., separatamente attinto da avviso di accertamento IRPEF (per reddito di partecipazione) e notificato dell’avviso di accertamento societario per l’annualità in questione, che quindi a sua volta aveva impugnato entrambi originando un parallelo contenzioso.
Deve tuttavia rilevarsi che nelle more della trattazione del presente giudizio questa Corte si è pronunciata (ordinanza n. 27641 del 2021) nel parallelo contenzioso avente ad oggetto il medesimo “accertamento societario” per quanto riguarda la posizione soggettiva del L..
In tale decisione si è osservato ed affermato che “Bisogna chiarire in fatto che i tre giudizi riuniti hanno ad oggetto, rispettivamente, il reddito di partecipazione ai fini IRPEF, il reddito societario ai fini IRAP ed il volume d’affari ai fini IVA di L.O. e della L. C. & C. snc per il 2006 nonché la cartella esattoriale emessa in seguito all’iscrizione a ruolo a titolo straordinario delle imposte e sanzioni per il secondo avviso di accertamento.
Va poi soggiunto che la sentenza n. 99/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Treviso pacificamente ha riguardato gli altri due soci della L. snc, V. e B., ed ha sancito l’accoglimento del loro ricorso, stante alle sentenze impugnate, riguardanti sia il reddito/il volume d’affari societario per il 2006 sia il reddito di partecipazione ad essi imputato “per trasparenza”.
Orbene, anzitutto vi è da rilevare ex officio che tale sentenza non è passata in giudicato, pendendo tuttora avanti a questa Corte il giudizio di legittimità relativo alla sentenza di appello emessa in quel processo (R.G. n. 17830 del 2015).
Dunque nemmeno al momento di questa decisione non vi è alcuna preclusione processuale derivante dalla sentenza citata della CTP di Treviso.
In ogni caso, le censure in esame risultano correttamente dedotte e fondate circa la non sussistenza aliunde della preclusione pro judicato rilevata dalla CTR veneta.
Sotto il profilo dell’ammissibilità (autosufficienza) la ricorrente ha trascritto integralmente il testo della decisione provinciale basante le sentenze impugnate e, quindi, sotto il profilo del “merito cassatorio”, risulta piuttosto evidente la sussistenza dell’error judicando dedotto.
La sentenza n. 99/05/12 della CTP trevigiana infatti si è limitata ad affermare che del reddito societario accertato per il 2006 non potevano rispondere il V. ed il B., né come responsabili solidali illimitati per l’IRAP e per l’IVA, né, per trasparenza, del correlato reddito di partecipazione ai fini IRPEF.
Ciò in quanto, pacificamente cessata la L. C. & C. snc prima dell’inizio del periodo d’imposta de quo e cancellata la società stessa all’inizio di tale periodo, la prosecuzione dell’attività societaria era imputabile al solo L. e non al V. ed al B..
Questo è l’accertamento di fatto che sicuramente “fa(rebbe) stato” nei confronti di quest’ultimi, ma altrettanto sicuramente non lo fa(rebbe) nei confronti del L., per plurime ragioni.
In primo luogo perché di “giudicato esterno” preclusivo può parlarsi solo quando vi sia piena identità soggettiva nei processi implicati (cfr. Cass., n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 – 01) e tale condizione non ricorre nei casi in esame.
In secondo luogo perché non risulta affatto né esplicitamente né implicitamente dalla decisione asseritamente preclusiva pro judicato che si sia formato un giudicato con effetto espansivo circa il reddito societario della L. snc per il 2006, quanto piuttosto che, come detto, la statuizione di merito di quella sentenza abbia riguardato esclusivamente la posizione soggettiva del V. e del B..
Può al riguardo essere utilmente ricordato e seguito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale “Allorché l’accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento, per insussistenza della società stessa, non determina l’automatico annullamento dell’accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci singolarmente od anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1 e 2, discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l’ILOR fa carico alla società e l’IRPEF (o l’IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Se è accertata l’esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell’imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell’ILOR; se invece venga accertata l’inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell’attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio l’avvenuto svolgimento di quell’attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell’assunzione “ex lege”, da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 12/07/2013, Rv. 627274 – 01).
Tale arresto giurisprudenziale ben si attaglia infatti anche al caso di specie, nel quale l’avviso di accertamento era stato notificato ai tre soci della estinta/cancellata L. snc, ma che appunto si è concluso nei confronti di due con un accertamento giudiziale di non esistenza di tale società, sicché, almeno in astratto, non può che residuare la pretesa, per IRAP, IVA e IRPEF nei confronti del solo L., salvi ovviamente gli ulteriori profili riguardanti le controversie de quibus che dovranno essere analizzate in sede di giudizio di rinvio”.
Pertanto se, come detto e come del resto evidente, per l’agenzia fiscale l’unico interesse che basa il ricorso in esame consiste nell’impedire la formazione in questo processo di un giudicato favorevole con efficacia espansiva in favore di L.O., la citata pronuncia fa sopravvenire la carenza di tale interesse, con la conseguente inammissibilità del ricorso stesso.
La pronuncia infatti è inequivoca nell’affermazione che la responsabilità obbligatoria per le imposte “societarie” (IVA, IRAP) dell’annualità fiscale de qua grava esclusivamente proprio sul L., non essendovi stata nell’annualità medesima alcuna attività economica imputabile alla cessata/estinta L. snc e quindi, per titolo sussidiario ovvero derivato, ai suoi ex soci odierni intimati.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione/difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021