LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13579/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Umbra Pallets s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Carrese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavio Maria Musto, sito in Roma, via Tembien, 15;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 707/04/14, depositata il 21 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 21 novembre 2014, che ha accolto solo parzialmente l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che si era pronunciata sul ricorso della Umbria Pallets s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2007;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’indebita detrazione dell’i.v.a., in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, l’indebita deduzione di quote di ammortamento di un immobile strumentale e l’emissione di fatture senza applicazione dell’i.v.a, sul presupposto che fossero destinate ad esportatori abituali, in relazione alla mancata comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute;
– la Commissione regionale ha respinto il gravame erariale vertente sul primo rilievo, mentre lo ha accolto limitatamente al terzo, nonché alle relative sanzioni, non pronunciandosi sul secondo, ritenuto legittimo dalla Commissione provinciale, in assenza di motivi di appello al riguardo;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso la Umbria Pallets s.r.l.;
– quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e motivazione apparente;
– evidenzia, in proposito, che la motivazione era totalmente carente con riguardo ai rapporti della contribuente con l’asserito fornitore L.D.M. s.r.l. e apparente con riguardo ai rapporti con gli altri fornitori Biscama s.r.l. e M.F. e, inoltre, era sostanzialmente identica a quella di prime cure, denotando, per tale fatto, l’omessa doverosa disamina dei motivi di appello dell’Ufficio;
– il motivo è infondato;
– la Commissione regionale ha ritenuto non provata l’inesistenza soggettiva delle fatture rilevate, evidenziando, tra gli altri elementi, che i soggetti emittenti avevano piena idonea operatività, come reso evidente anche dal fatto che i cedenti M.F. e Biscama s.r.l. disponevano di ampi piazzali di stoccaggio;
– ha, altresì, osservato, da un lato, che non era determinante la circostanza che gli emittenti le fatture erano “evasori totali” e, dall’altro, che la contribuente, nell’intrattenere rapporti con tali soggetti, si era attenuta alle regole di prudenza e diligenza del buon imprenditore;
– una siffatta argomentazione consente di individuare l’iter logico seguito dal giudice e, per tale ragione, di sottrae alla censura prospettata;
– quanto al prospettato omesso esame dei motivi di appello, desunto dalla asserita sostanziale identicità della sentenza di appello a quella di primo grado, la doglianza è inammissibile, in quanto si fonda su un presupposto, costituente dalla sostanziale identità degli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado, che non trova riscontro nella lettura dei provvedimenti;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del principio di non contestazione, per aver il giudice di appello affermato la piena operatività della L.D.M. s.r.l., benché la contribuente non avesse contestato quanto allegato dall’Ufficio in ordine al fatto che tale società non aveva sede, struttura aziendale, macchinari, autoveicoli e personale dipendente, nonché al fatto che nessuno dei suoi fornitori risulta esercitare un’attività legata alla produzione/vendita dalla stessa commercializzati;
– il motivo è infondato, in quanto dall’esame delle controdeduzioni in appello si evince che la contribuente ha dedotto che la L.D.M. s.r.l. era operativa e, in particolare, ha riferito che intratteneva con lei rapporti economici, aggiungendo, tra l’altro, che aveva avuto modo di esaminare le fatture di acquisto dei beni oggetto dei suoi acquisti e la documentazione relative ai relativi pagamenti;
– risulta, dunque, evidente che la controricorrente ha preso posizione in ordine alla deduzione dell’Agenzia delle Entrate, negando la sussistenza dei fatti rilevanti ai fini della qualificazione della cedente quale soggetto non operativo;
– con l’ultimo motivo l’Agenzia si duole della violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonché dei principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla detrazione dell’i.v.a., pur versandosi in una situazione in cui i cedente erano evasori totali ed erano privi di dotazione strumentale e personale, e la cessionaria, al fine di verificare le caratteristiche di tali soggetti, si era limitata ad acquisire le relative visure catastali;
– il motivo è fondato;
– giova rammentare che, in tema di indebita detrazione di fatture ai fini i.v.a. in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione finanziaria fornire la prova che la prestazione, oggetto della fattura, non è stata resa dal fatturante e, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che l’operazione interessata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’i.v.a. (cfr. Corte Giust. 22 ottobre 2015, PPUH; Corte Giust. 6 dicembre 2012, Bonik; Corte Giust. 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling);
– ove l’Amministrazione fornisca la prova di tali circostanze sintomatiche, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (così, Cass. 20 aprile 2018, n. 9851);
– orbene, la Commissione regionale ha ritenuto non provata l’inesistenza soggettiva in ragione della mancata retrocessione delle somme versate per gli acquisti, della tracciabilità dei flussi di denaro intervenuti con gli apparenti cedenti, della idoneità operativa di questi ultimi, nonché del rispetto da parte della contribuente delle regole di diligenza e prudenza, dimostrato dalla richiesta delle “pertinenti visure catastali”;
– così facendo, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;
– infatti, in primo luogo, pur in presenza di elementi sintomatici dell’inesistenza, sotto il profilo soggettivo, delle operazioni rilevate, dedotte dall’Amministrazione nell’atto impositivo, quali, in particolari, l’assenza di una struttura operativa dei cedenti e di documentazione idonea a giustificare la disponibilità della merce da parte di questi ultimi, ha ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione medesima in ragione dell’assenza di anomalie nei flussi finanziari relativi a tali operazioni e nella “idoneità operativa” delle imprese cedenti;
– tali elementi non presentano rilevanza tale da inficiare la valenza probatoria degli indizi offerti dall’Ufficio, in quanto, da un lato, il versamento del prezzo agli apparenti cedenti non è idoneo a dimostrare che la merce sia stata effettivamente da questi venduta, potendo, invece, essere un adempimento idoneo a occultare l’inesistenza soggettiva dell’operazione;
– dall’altro, la sussistenza di una “idoneità operativa” delle cedenti non appare sufficiente a dimostrare che tali soggetti fossero effettivamente operanti, esprimendo solo una potenzialità e non l’effettivo svolgimento di un’attività di impresa;
– in secondo luogo, la circostanza che la contribuente ha richiesto “pertinenti visure catastali” non si presenta idonea ad assolvere all’onere di diligenza sulla medesima gravante, risultando inadeguata ad acquisire la ragionevole certezza in ordine alla provenienza della merce acquistata dagli apparenti cedenti, anche in considerazione dell’assenza di altri elementi da cui poter evincere l’operatività di questi ultimi;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021