LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35865-2019 proposto da:
D.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUDERI DI GROTTAROSSA 5, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO LANTERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2613/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. D.V.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso lil silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate su una istanza presentata in data 17.9.2009 di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso affermando che il contribuente aveva assolto all’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo costituito dall’assenza di una autonoma organizzazione.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando che il contribuente si avvaleva per l’espletamento della propria attività della struttura organizzativa di una associazione tra professionisti che lo rendeva per ciò solo soggetto all’imposizione dell’Irap.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Con ordinanza del 25/11/2020 veniva acquisito il fascicolo dei gradi di merito.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente la violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di convocare D.V.R. all’udienza di pubblica trattazione della causa del 25.3.2019 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 comma 2 e art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avendo l’Ufficio proposto appello avverso altra sentenza resa tra le stesse parti ma per annualità diverse.
1. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto, in assenza di una autonoma organizzazione di mezzi e persone, sussistente il presupposto dell’Irap dal solo fatto della partecipazione da parte del professionista ad una associazione professionale.
2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e del terzo.
2.1 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche al procedimento di appello stante il rinvio contenuto nell’art. 61 dello stesso decreto, prevede che “la segreteria dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni prima”.
2.2 Alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. S.U. 13654/2011 e Cass. nr 97/2014) la trattazione della causa, senza che la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza presso il domicilio eletto o, comunque, mediante consegna a mani proprie, deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi, compresa la sentenza, sono da considerare come del tutto nulli.
2.3 Sul punto si è affermato che ” nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima” dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. ord. 18279/18; così Cass. 1786/16; 11487/13).
2.4 Nella fattispecie in esame risulta agli atti che Roy D.V. era regolarmente costituito nel giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e che, come si evince dalla copia della stampa del dettaglio dell’udienza del 25.3.2018 e dall’esame del fascicolo d’ufficio, la Segreteria della CTR non abbia provveduto alla comunicazione della data dell’udienza di discussione alla parte privata.
4. Consegue/ da quanto sopra/ l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021