LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6492/2017 proposto da:
T.F., e P.D., rappresentati e difesi dall’Avv. MAURO CIMINO, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in FERMO, V.le della CARRIERA 24;
– ricorrenti –
contro
Avv. L.R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELE PROVINCIALI, e BARBARA BURATTINI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Walter Feliciani, in ROMA, Via FLAMINIA 71;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza nel proc. Rg. 2642/2016 del TRIBUNALE CIVILE di ANCONA, emessa il 23.08.2016 e depositata il 31.08.2016;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio, in data 6/10/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
T.F. e D.P. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 446/2016 del Tribunale civile di Ancona eccependo: il difetto di legittimazione passiva di P.D., asseritamente estranea al procedimento di retratto successorio per il quale l’avv. L.R. aveva agito monitoriamente, ma che non aveva avuto prosecuzione per la morte della controparte.
Si costituiva in giudizio l’avv. L., il quale evidenziava che la P. aveva conferito il mandato per la controversia per cui si chiedevano i compensi, tenuto conto che vi era stata anche nei suoi confronti la citazione di T.C.; che le questioni avevano riguardato non solo il retratto successorio ma anche altri aspetti relativi alla successione di T.C.; che la controversia aveva reso necessario evocare in giudizio anche il notaio che aveva redatto il retratto al fine di essere manlevati e questi, costituendosi in giudizio, aveva evocato in causa la propria compagnia di assicurazione.
La causa veniva interrotta per decesso dell’attore e che da allora non vi erano stati contatti con gli opponenti; che la tariffa professionale andava determinata non solo tenendo conto del valore della causa, ma anche della sua complessità, dell’importanza e dell’urgenza delle situazioni trattate; che la tariffa non indicava alcuna decurtazione nel caso in cui una fase non fosse integralmente svolta; che non erano stati chiesti interessi moratori ma solo quelli legali. Chiedeva che il Giudicante tenesse conto che i compensi erano stati calcolati in base alle tariffe entrate in vigore nel 2012, nonostante la prestazione fosse stata fornita in precedenza, soltanto perché il procedimento si era concluso dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in ossequio alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto; che non era stato chiesto l’aumento per la difesa di più persone e per la pluralità di controparti.
Con ordinanza del 23.8.2016, il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, revocava il decreto ingiuntivo; condannava gli opponenti in solido tra loro a corrispondere a L.R. la somma di Euro 5.813,41, oltre interessi legali dal 14.3.2016 al saldo; compensava per 1/5 tra le parti le spese di lite. In particolare, il Tribunale rilevava che non sussisteva il difetto di legittimazione passiva della P. e che era corretta l’applicazione dei valori medi in quanto doveva essere valutata anche la complessità della controversia, che aveva richiesto il coinvolgimento di un terzo chiamato in causa ai fini della manleva e dell’assicurazione di quest’ultimo, con la partecipazione di una pluralità di parti.
Era anche infondata la richiesta di riduzione del compenso per la fase istruttoria poiché la pluralità di parti aveva reso complessa anche la fase di scambio delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, giustificando l’applicazione dei medi tariffari. Invece, il Giudicante riteneva di condividere la doglianza relativa all’erronea decorrenza degli interessi richiesti dalla domanda. Infatti, le parti avevano concordato che gli interessi moratori potessero essere chiesti sul compenso, contestato nel quantum dal cliente, solo dalla pronuncia giudiziale che rendeva liquido ed esigibile il credito; quanto agli interessi legali, tale definizione non indicava la causale per la quale erano dovuti gli interessi, ma solo la misura di essi, sicché non vi era ragione per ritenere corretta la decorrenza dei suddetti interessi dalla domanda anziché dalla liquidazione giudiziale.
Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione T.F. e P.D. base di due motivi. Resiste l’Avv. L.R. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, artt. 2233 c.c., D.M. n. 55 del 2014 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per la liquidazione del compenso e, comunque, la valutazione del compenso congruo per l’opera professionale prestata, e ciò con specifico riferimento all’attività relativa all’istruttoria processuale (art. 2233 c.c.). Secondo i ricorrenti nell’interpretazione del contratto d’opera professionale devono applicarsi le regole che sanciscono il criterio di procedere in senso favorevole alla parte che abbia inferiori informazioni e sfavorevole alla parte che abbia provveduto a determinare i termini del contratto. Si sottolinea che, quanto al contratto d’opera professionale, i ricorrenti non si sono accordati affatto con il resistente sull’entità del compenso, che pertanto deve essere determinato dal Giudice ex art. 2233 c.c.. Evidenziano i ricorrenti che un’istruttoria non è stata compiuta, essendosi limitata allo scambio di memorie senza assunzione di mezzi di prova. Manca qualsiasi indizio che tale scambio di memorie abbia avuto una qualche complessità, consistenza e rilevanza.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
1.2. – In primo luogo, va osservato che l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).
1.3. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).
Inoltre, quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (ma mancate nell’applicazione) che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici del giudizio, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che, rese evidenti, trascenda le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.
1.4. – Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie, con riguardo al riferimento alla evocazione dell’art. 2233 c.c.) per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
1.5. – Quanto alle censure riferite alla violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (peraltro erroneamente evocato con riferimento alla asserita omissione del procedimento ermeneutico; ovvero al difetto di motivazione), va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 27.03.2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).
Sicché nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’e’ alcuna idonea e specifica indicazione.
1.6. – Va peraltro ancora sottolineato che, fattualmente, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016).
Ne consegue che un tale accertamento sia censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, che appare congrua e coerentemente supportata) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare artt. 91-92 c.p.c. e segg. – Omesso esame cerca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), relativamente alla valutazione della soccombenza, e il governo delle spese legali del procedimento ex D.L. n. 633, e per opposizione, con violazione del principio di equità e giustizia sostanziale (artt. 91 e 92 c.p.c.) e dei criteri logici e ragionevoli per il rispetto di tale principio”. L’ordinanza impugnata riconosceva che ai ricorrenti era stato richiesto troppo e diminuiva il dovuto di qualche Euro, compensando tra le parti le spese legali per un quinto e condannando i ricorrenti a pagare al professionista un rimborso di spese legali di quattro quinti, per un ammontare superiore al valore della controversia, essendo il rimborso maggiore della differenza pretesa a saldo della parcella.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione (Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 22872 del 2018).
Con particolare riguardo a fattispecie in oggetto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, rimane regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, non potendosi certamente ritenere soccombente, ai fini della condanna alle spese, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, seppur decurtato in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con un monitorio, il proprio credito” (Cass. n. 1212 del 2017; conf. Cass. n. 18125 del 2017; Cass. n. 9587 del 2015). “Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l’accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti” (Cass. n. 16431 del 2019).
6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021