LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5284/2017 proposto da:
Avv. L.M., in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CASERTA, Via ROMA 152;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NICOLA FRANZESE, FERDINANDO CERRETO e FRANCESCA LANDOLFI, ed elettivamente domiciliato in MARINO (Roma) Via CAPO d’ACQUA 24, (presso Cerreto Marcella);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE Articolazione territoriale di CASERTA, del 15.7.2016 depositata in pari data, in esito al ricorso n. 10591/14 R.G.;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 6/10/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
L’avv. L.M. chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 28 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la condanna dell’ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO di Caserta al pagamento della residua somma di Euro 8.394,17, quale compenso per l’attività professionale svolta (in un processo avente ad oggetto la condanna di vedute illegittimamente realizzate sul fondo di controparte altrui) oltre interessi e spese del giudizio.
Si costituiva l’Istituto suddetto, il quale deduceva l’applicazione del diverso scaglione per il giudizio in questione ed eccepiva la rinuncia al mandato da parte della professionista nel corso del giudizio.
Con ordinanza del 15.7.2016, depositata in pari data, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda con condanna dell’avv. L. al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv. L.M. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Istituto Diocesano Sostentamento del clero di Caserta con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che la ricorrente avrebbe errato nell’impugnare l’ordinanza resa all’esito di un procedimento iniziato L. n. 794 del 1942, ex art. 28, che avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non direttamente con il ricorso per Cassazione.
1.1. – In coerenza con il principio stabilito da Cass. n. 4002 del 2016, le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa; sicché l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’art. 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato (Cass. n. 12411 del 2017; conf. Cass. n. 4002 del 2016, cit.); soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (Cass. n. 10410 del 2018; Cass. sez. un., n. 4485 del 2018).
2. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 15 c.p.c., dell’art. 6, comma 2 delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, osservando che il Tribunale, nell’applicare il diverso scaglione, attribuendo alla causa il valore di Euro 4.678,00, avrebbe violato le suddette norme. La ricorrente con nota-spese del 30.3.2007 individuava il corretto scaglione (Euro 51.645,00 – Euro 103.291,38). Si evidenzia da parte della ricorrente che, ai fini della determinazione della competenza per valore ai sensi dell’art. 15 c.p.c., in una controversia diretta a far valere l’illegittimità dell’opera realizzata dal vicino, in quanto comportante l’aggravamento di una servitù di veduta, deve tenersi conto del valore dell’intero immobile interessato da detta opera (Cass. n. 3802 del 1995). Dunque, il Tribunale ha violato il criterio stabilito dall’art. 6 della tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004, che consente di tenere conto del valore effettivo della controversia. Nella fattispecie, sarebbe occorso procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto per l’attività svolta dalla ricorrente in esecuzione del contratto d’opera professionale e di adeguare il compenso alla rilevanza dell’attività professionale svolta che aveva consentito all’Istituto Diocesano di ottenere l’immediata chiusura delle vedute illegittimamente realizzate dal vicino con attribuzione della somma a titolo di risarcimento danni.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – Correttamente il Tribunale riteneva che, alla luce delle difese del controricorrente, res controversa fosse in primis la individuazione dello scaglione utilizzabile ai fini della determinazione del compenso spettante all’avvocato.
Nel ritenere ingiustificata la liquidazione del compenso dovuto alla ricorrente sulla base del valore della domanda, in quanto notevolmente divergente da quello della causa, l’ordinanza impugnata ha inteso infatti riferirsi, sia pure senza richiamarlo espressamente, al criterio stabilito dall’art. 6, commi 2 e 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004, che consente di tenere conto, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, del valore effettivo della controversia, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, individuando negli interessi perseguiti dalle parti il parametro cui occorre fare riferimento per l’individuazione del predetto valore. L’applicazione del predetto criterio trova conforto nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a differenza di quanto accade nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente (ai fini della quale dell’art. 6, comma 1, impone di avere riguardo al valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, ferma restando, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni, la necessità di fare riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata), nei rapporti tra l’avvocato ed il cliente sussiste sempre la possibilità di un concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello determinato in base alle norme del codice di rito.
Tale orientamento trova giustificazione in un’interpretazione sistematica dell’art. 6, commi 2 e 4, conforme al principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato alla opera professionale effettivamente prestata, in virtù della quale il richiamo della prima disposizione al valore presunto a norma del codice di procedura civile, da intendersi riferito a tutte le regole da quest’ultimo dettate per la determinazione del valore della controversia, non esclude l’attribuzione al giudice di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione (Cass. n. 20302 del 2014; cfr. Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010; Cass. n. 15685 del 2006).
In particolare, l’art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, “può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile”, comporta l’applicazione di tutte le regole processuali, per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il petitum della domanda e l’effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale (sottratto al vaglio di legittimità ove congruamente motivato, come nella specie) di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, dovendo egli comunque giungere a determinare il valore economico della causa (superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti), così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee, giacché un tale confronto non può aversi tra il valore determinato (o determinabile) della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta (Cass. n. 1805 del 2012; conf. Cass. n. 18507 del 2018).
Laddove poi, il Tribunale correttamente osserva altresì che, nelle cause istaurate per ottenere il rispetto delle limitazioni legali della proprietà (tra cui luci e vedute) si applica per analogia, in difetto di disposizioni specifiche, il criterio stabilito dall’art. 15 c.p.c., in materia di servitù poiché dette azioni, pur riferendosi a restrizioni diverse, hanno pur sempre carattere reale (Cass. n. 1416 del 1999; Cass. n. 12324 del 2001).
3. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 1, 4, art. 5, comma 3 e art. 6 delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il Tribunale avrebbe violato la norma dell’art. 2 del Tariffario Professionale non considerando che la ricorrente aveva richiesto la liquidazione dei diritti, degli onorari e delle spese a carico del proprio cliente, mentre il Giudicante si limitava a recepire la condanna alle spese di lite della parte soccombente contenuta nella sentenza n. 36/2009, in quanto onorari e diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del Giudice sulle spese giudiziali. Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. L. aveva allegato l’analitica e dettagliata nota-spese del 30.3.2007, inviata al resistente, assolvendo l’onere di indicare le singole voci di tariffa rilevanti ai fini della liquidazione dei diritti e onorari professionali, delle spese imponibili e delle spese esenti, specificando il valore della causa. Invece, il Tribunale liquidava illegittimamente la sola somma di Euro 2.513,81 per diritti e onorari, oltre Euro 90,64 per spese esenti e imponibili, senza tenere conto dell’attività giudiziale e stragiudiziale svolta in otto anni di giudizio. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto, oltre che dei criteri di cui all’art. 5, dei risultati e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente, che aveva ottenuto la condanna del convenuto all’eliminazione delle tre vedute realizzate nel muro del fabbricato di sua proprietà prospiciente il fondo di proprietà dell’Istituto e la condanna al risarcimento dei danni e in questo caso la liquidazione degli onorari poteva arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Invero, il rapporto tra cliente e avvocato è autonomo, per cui la parcella del difensore è svincolata dalla liquidazione del Giudice poiché gli onorari dovuti dal cliente prescindono dalla liquidazione contenuta nella sentenza. La condanna alle spese contenuta in sentenza indica semplicemente quanto il Giudice ritiene opportuno che la parte soccombente rimborsi alla parte vittoriosa, che spesso non corrisponde a quello che è dovuto dal cliente al proprio avvocato. Pertanto, la ricorrente aveva facoltà di rivolgersi al cliente sia per la parte del credito professionale che eccede la somma liquidata dal Giudice a carico della parte soccombente, ma anche di richiedere al cliente l’intera somma dovutale (Cass. n. 27041/2008; n. 3045/1986). Infine, nell’esaminare la nota-spese, il Tribunale aveva ritenuto di dover escludere alcune voci richieste a titolo di diritti non essendovi in atti la prova di tali attività; risultando al giudice una liquidazione inferiore rispetto alla somma già corrisposta alla ricorrente; laddove il giudicante ha tenuto conto dell’opera della professionista ritenendo di doverle liquidare onorari medi, alla luce del non elevato grado della materia trattata.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
3.2. – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).
Peraltro, quando nel ricorso per cassazione viene denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 4, il vulnus deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l’onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.
3.3. – Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto configurati (come nella specie con riguardo agli artt. 2, 1, 4, 5, comma 3 e 6 delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per mezzo della sola generica indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).
3.4. – E’, d’altro verso, consolidato il già richiamato principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare (come nella specie il Tribunale ha fatto, escludendo alcune voci richieste a titolo di diritto; ovvero applicando i parametri medi, tenuto conto del non elevato grado della materia trattata e del non elevato grado e dell’attività defensionale concretamente svolta) le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).
3.5. – Ed è altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).
La qual cosa rileva (come detto) anche in termini di carenza di specificità degli stessi motivi di ricorso, che (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) devono contenere le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).
Le censure, in tale modo articolate, risultano allora eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.
4. – Il ricorso si rigetta. Le spese seguono la soccombenza. Va applicato l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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