Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40183 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRANE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14280-2020 proposto da:

PASTICCERIA IDA EREDI N.D.T. D.B.R. & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrente –

contro

COMUNE TREVISO, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLO CONIGLIONE, GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4297/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

CHE:

La pasticceria I.D.A. eredi N.d.T. d.B.R. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva a sua volta rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per la violazione del D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, comma 5, per avere omesso di eseguire/far eseguire operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia all’interno dei locali laboratorio e magazzino nonché della cella frigorifera “negativa” della pasticceria IDA.

Il ricorso si fonda su tre motivi così rubricati: 1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato il motivo di impugnazione relativo alla condanna delle spese di primo grado; 2) nullità parziale della sentenza per motivazione apparente, manifestamente perplessa nella parte in cui la Corte d’Appello di Venezia erroneamente ha ritenuto la soccombenza della società appellante sul rilievo che la stessa era stata condannata al pagamento della sanzione nel minimo edittale, senza considerare che tale condanna corrispondeva esattamente alla domanda formulata in via subordinata dalla società medesima; 3) violazione, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “I motivi di ricorso sono palesemente infondati. In primo grado è stata disposta la parziale compensazione delle spese, e il rigetto del motivo di appello è pienamente conforme alla disciplina in materie di liquidazione delle spese in caso di soccombenza parziale. In secondo grado il ricorrente è stato integralmente soccombente e, dunque, la sentenza non merita censura”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore in primo grado la ricorrente è stata parzialmente soccombente e in secondo grado integralmente soccombente;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 (settecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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