Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40184 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14974-2016 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., F.F.P.V.M., Fo.Fr., in proprio e quali eredi di P.A., Pe.An., Pe.Ga., T.M., quali eredi di S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, Via Torquato Taramelli n. 5 presso lo studio dell’Avvocato Maurizio Paolino, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2954/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 18255/2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze da S.R., P.A., F.F., Fo.Fr. e F.A. diretta ad ottenere il residuo indennizzo spettante per la perdita di beni in ***** ai sensi delle L. n. 1066 del 1971, L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985, L. n. 98 del 1994 e L. n. 7 del 2009 e condannava il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento della somma di Euro389.643,06 in favore di S.R., della somma di Euro 259.762,04 in favore di P.A. e della somma di Euro 173.174,69 per ciascuno in favore di F.F., Fo.Fr. e F.A., oltre interessi al saggio legale e maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., comma 2 dalla domanda giudiziale al saldo.

2. Con sentenza n. 2954/2016 depositata l’11-5-2016, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze avverso la citata sentenza. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, ha affermato che la sentenza impugnata non poteva essere censurata per aver aderito alla c.t.u. e per non aver tenuto in considerazione le note critiche dell’Amministrazione, atteso che il primo Giudice correttamente non le aveva esaminate perché espresse solo in comparsa conclusionale e, quindi, da ritenersi tardive ed inammissibili.

3. Avverso questa sentenza il Ministero dell’Economia e Finanze propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dai controricorrenti in epigrafe indicati, quali successori a titolo universale dei rispettivi danti causa.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

CHE:

5. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 329 c.p.c., nonché con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce che la Corte d’Appello ha, sostanzialmente, ritenuto che la mancata tempestiva critica alla C.T.U. nel corso del giudizio di primo grado impedisca alla parte di contestare la sentenza di primo grado fondata sulla medesima C.T.U.. In tal modo, la Corte d’Appello ha ravvisato una forma di acquiescenza (la critica alla C.T.U. di primo grado svolta solo in comparsa conclusionale) non prevista dalla legge ed invece, a norma dell’art. 329 c.p.c., l’acquiescenza deve risultare “da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge”. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in particolare dolendosi dell’omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, in ordine alle numerose contestazioni sollevate dalla Difesa erariale, le cui parti di rilevanza riporta nel testo del ricorso, concernenti la valutazione dei terreni, degli immobili, dell’avviamento commerciale (cfr. da pag. 5 a pag.14 del ricorso), nessuna delle quali esaminata.

6. Il primo motivo riguarda una questione di massima di particolare importanza (contestazione degli esiti della C.T.U. svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale) che è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile n. 1990 del 2020 (RGN 30254 del 2017), sicché appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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