Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40185 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15464/2016 proposto da:

Agea – Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola R.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Cesare Tapparo, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2016 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Udine con decreto ingiuntivo n. 435 del 2011 ha accolto il ricorso proposto dall’Azienda Agricola R.E. per l’importo di Euro 110.520,28 oltre accessori, a titolo di contributi comunitari PAC (Politica Agricola Comune), che, relativi alle stagioni sino al 2008, venivano all’azienda riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n. 1782 del 2003, nei confronti di Agea-Agenzia per le Erogazioni in agricoltura.

Agea ha proposto opposizione al titolo ingiuntivo facendo valere l’estinzione dell’avverso credito per compensazione atecnica con quanto dovuto dall’azienda agricola a titolo di prelievo supplementare per gli anni 2005 e 2006 per la quantità di latte prodotta in eccesso rispetto a quella posseduta.

2.L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine che con sentenza n. 649 del 2013 ha confermato il provvedimento monitorio, ritenendo il primo giudice che non si potessero ritenere “indebiti” D.L. n. 182 del 2005, ex art. 3, comma 5-duodecies, convertito in L. n. 231 del 2005, i pagamenti delle provvidenze maturate dall’Azienda agricola e che fosse onere dell’opponente Agea provare di essere titolare di un credito ormai accertato, evidenza contestata dall’azienda opposta, nella perdurante pendenza davanti al g.a. del giudizio originato dall’impugnazione dei provvedimenti con cui era stato applicato il prelievo supplementare, ragione per la quale il credito non poteva qualificarsi né liquido né esigibile.

Il Reg. CE 1034/08 ed il successivo D.L. 5 del 2009 erano poi applicabili ai rapporti sorti successivamente alla loro entrata in vigore, tra i quali non rientravano né quello per il quale l’azienda aveva maturato il diritto ai contributi Pac né quello in relazione al quale era stata accertata la debenza del prelievo supplementare.

La derogabilità della normativa comunitaria, in tema di compensazione di debiti e crediti correlati all’erogazione dei contributi comunitari, aveva consentito al legislatore nazionale di stabilire l’impignorabilità dei crediti per i contributi, evidenza implicante l’impossibilità di compensazione degli stessi con i debiti del beneficiario, ai sensi dell’art. 1246 c.c., n. 3.

3. Agea ha impugnato la sentenza di primo grado davanti alla Corte di appello di Trieste che con il provvedimento in epigrafe indicato ha rigettato l’appello, confermando quella impugnata.

4. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza d’appello Agea con tre motivi cui resiste con controricorso l’Azienda agricola R.E.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RILEVATO

Che con ordinanza interlocutoria n. 11487 del 2021 questa stessa Prima sezione civile ha rimesso ad udienza pubblica altro giudizio avente ad oggetto la questione della compensabilità del credito vantato dell’agricoltore a titolo di contributi comunitari PAC (Politica Agricola Comune) e del debito dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, là dove il debito eccepito in compensazione venga a trovarsi sub iudice in separato giudizio;

RITENUTA:

l’opportunità di attendere la pubblicazione della sentenza pronunciata nel giudizio indicato prima di ogni definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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