LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1547-2017 proposto da:
PIAGGIO & C SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO POTOTSCHNIG;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
CNH INDUSTRIAL N. V., in persona del procuratore speciale, CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL INC, IN PERSONA DEL VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA, IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO NANNI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 2295/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
Piaggio & C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 8 giugno 2016, n. 2295, che ha respinto l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che ha rigettato le domande formulate dalla ricorrente di risoluzione del contratto stipulato con la società CNH Global NV e di condanna della medesima al risarcimento del danno.
Case New Holland Industrial Inc., CNH Industrial NV, CNH Industrial Italia s.p.a. hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, cui Piaggio ha resistito con controricorso.
Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato atto, datato 21 febbraio 2021, “per la reciproca rinuncia ex art. 390 c.p.c. alle rispettive impugnazioni”, con il quale hanno appunto rinunciato al ricorso principale e al ricorso incidentale, accettando e aderendo alle rinunce delle rispettive impugnazioni.
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021