Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40187 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20401-2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto dal O.K. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente, che aveva a sua volta respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.K., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il ricorrente aveva dichiarato, in occasione della sua audizione dinanzi il Tribunale, avvenuta il 28.9.2018, di attendere un figlio dalla propria compagna, e di aver poi documentato l’avvenuta nascita dello stesso, mediante deposito agli atti del giudizio di merito di opportuna certificazione.

La censura è fondata.

Dall’esame del fascicolo del giudizio di merito, consentito al Collegio al fine di verificare la censura prospettata dal ricorrente, risulta che effettivamente quest’ultimo, in occasione della sua audizione del 28.9.2018, aveva dichiarato “Ho una fidanzata nigeriana che vive a Formia in un centro ed aspettiamo un bambino”. Inoltre, risulta che con nota di deposito in data 10.1.2019 il ricorrente aveva prodotto in atti del fascicolo di merito copia del certificato di nascita di O.V.T., nata a *****.

L’esistenza di una figlia minore, nata in Italia nel corso del giudizio di merito e prima della decisione dello stesso, era quindi stata debitamente rappresentata dall’ O. al Tribunale, che tuttavia la ha completamente ignorata, pur trattandosi di fatto potenzialmente decisivo, alla luce della sua sicura rilevanza, nell’ambito della valutazione relativa alla sussistenza della condizione di vulnerabilità, tanto dell’individuo che del nucleo familiare inteso nel suo complesso, rilevante ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria.

In proposito, questa Corte ha ultimamente ritenuto di poter individuare un profilo di vulnerabilità del nucleo familiare, in presenza di figli minori nati e radicati in Italia, anche al di fuori dai confini tracciati dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, superando alcune precedenti decisioni che avevano considerato insufficiente, ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di genitore convivente con un figlio di età minore presente sul territorio nazionale: in particolare, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9823 del 26/05/2020, non massimata, secondo cui lo strumento di tutela predisposto dall’ordinamento per la protezione dei profili di vulnerabilità del minore (nel caso specifico, si trattava di una ipotesi di scarso accrescimento ponderale del bambino, dovuto ad intolleranze alimentari, con conseguente esigenza di continuo controllo sanitario) era soltanto quello disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31; ovvero Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6587 del 09/03/2020, Rv. 657415, secondo cui “La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 31 nell’interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest’ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le “persone vulnerabili” di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h-bis), (come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), sono previsti i genitori “singoli” con minori”.

Il percorso argomentativo seguito, in particolare, da quest’ultima pronuncia -con cui è stato rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di integrazione in Italia, aveva invocato la convivenza con la figlia di un anno di età deducendo il grave pregiudizio per l’intera famiglia, e segnatamente per la figlia minore, in caso di sua espulsione-prende avvio dalla considerazione che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 prevede la non espellibilità del minore, salvo il suo diritto a seguire il genitore o l’affidatario; da tale premessa, questa Corte ha fatto discendere l’implicita negazione del rilievo della condizione di genitore affidatario del figlio minore, ai fini della configurabilità di una vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Inoltre, si è valorizzata la circostanza che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h-bis), espressamente prevede, come “persone vulnerabili”, i soli genitori singoli con figli minori, e dunque non i genitori di figli minori in quanto tali.

Questo percorso argomentativo, alla luce delle più recenti pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8713 del 29/03/2021, non massimata, e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020, Rv. 659373), alle quali il Collegio ritiene di dare continuità, non appare persuasivo.

Va invero considerato che la disposizione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, individua i presupposti della tutela del minore, identificandoli con i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore stesso. In presenza di tali “gravi motivi”, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare, anche in deroga alle norme generali in tema di accesso e permanenza degli stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, la permanenza temporanea in Italia del minore e del suo familiare. La norma, dunque, non presiede alla tutela del diritto alla coesione familiare in quanto tale, che presenta caratteri di tendenziale stabilità; essa, infatti, si limita a prevedere un permesso temporaneo, per il cui rilascio il richiedente ha l’onere di allegare, e di documentare, lo specifico profilo di grave pregiudizio che il minore potrebbe subire in conseguenza dell’allontanamento dal proprio genitore (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 773 del 16/01/2020, Rv. 656450; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9391 del 16/04/2018, Rv. 649062). L’autorizzazione prevista dall’art. 31 cit. costituisce dunque una misura atta a tutelare il diritto fondamentale del minore a vivere e crescere insieme ai suoi genitori, a tutela del suo ordinato sviluppo psicofisico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215); fermo restando che i gravi motivi idonei ai fini dell’autorizzazione temporanea di cui all’art. 31 cit. non richiedono “… necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dallo allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21799 del 25/10/2010, Rv. 614300; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7516 del 31/03/2011, Rv. 616840; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 15191 del 20/07/2015 Rv.636213; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020, Rv. 659093, in motivazione, pagg. 7 e s.).

L’interesse del familiare convivente con il minore, quindi, non riceve tutela autonoma, nell’ambito dell’art. 31 cit., ma soltanto in via riflessa, ovverosia nei imiti in cui detta tutela sia funzionale alla protezione dello sviluppo psicofisico del minore, che rappresenta il bene-interesse direttamente protetto dalla norma in commento.

Occorre altresì considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai affermato che l’indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “… una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pagg.9 e 10; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02).

Il complessivo apprezzamento demandato al giudice di merito costituisce un unicum, nel senso che entrambi i corni nei quali esso si articola concorrono, come momenti necessari, all’unitario procedimento valutativo, che il giudice è chiamato a condurre “considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136).

In argomento, va anche sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062), in consonanza con la già citata pronuncia n. 4455 del 2018 di questa Corte, hanno chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria:

1) che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2) che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicché l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8571 del 06/05/2020, Rv. 657814);

3) che le relative basi normative non sono affatto fragili, ma, al contrario, a “compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 C.E.D.U., promuove infatti l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

In questa cornice di riferimento, ormai acquisita alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791), non si individua alcuna ragione idonea a giustificare la configurazione di un rapporto di alternatività tra la speciale forma di protezione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 ed il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Da un lato, infatti, va valorizzata la differente ratio delle due norme, la prima delle quali, come già detto, mira a proteggere un interesse del minore, rispetto al quale quello del genitore riceve tutela solo per via riflessa, mentre la seconda punta a garantire il diritto del genitore, e con esso dell’intero nucleo familiare, alla stabilità della relazione familiare nucleare, secondo una prospettiva, quindi, sostanzialmente rovesciata rispetto a quella posta a fondamento del richiamato art. 31. Dall’altro lato, va evidenziato che l’art. 8, comma 1, della Convenzione E.D.U. espressamente include il diritto al “rispetto della propria vita familiare” nell’ambito dei diritti fondamentali della persona umana; il che implica la necessaria tutela, nell’ambito del nucleo ineludibile dei diritti dell’individuo, del diritto alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti all’interno della famiglia nucleare; o, in altre parole, del diritto dei membri di quest’ultima a “vivere insieme”.

Da quanto esposto discende che lo Stato, in presenza di un legame familiare tra un adulto ed un minore, deve tendenzialmente assicurare la stabilità di tale relazione, in modo da garantire la stabile integrazione del minore nella sua famiglia, al momento della nascita ovvero non appena ciò sia possibile (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020, Rv. 659373, in motivazione, pagg. 6 e s.). L’ampia discrezionalità legislativa riconosciuta in materia di accesso e permanenza dello straniero extracomunitario sul territorio nazionale, quindi, va interpretata in diretta correlazione alla molteplicità degli interessi coinvolti, tra i quali quello del minore assume certamente un valore preponderante, senza tuttavia che ciò implichi la necessaria esclusione di una concorrente posizione di vulnerabilità, e dunque di esigenza di tutela, in capo al genitore del minore. Sotto questo profilo, pertanto, l’elencazione dei soggetti vulnerabili contenuta nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h-bis), non esaurisce l’ambito delle condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma esprime soltanto la tipizzazione di alcune tra le più rilevanti condizioni cui va, per esplicita clausola di legge, riconnessa la predetta condizione di vulnerabilità. La norma, dunque, va “letta” in combinato disposto con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, non essendo possibile ipotizzare una relazione di alternatività tra le due disposizioni, in vista della tutela a “compasso largo” della tutela umanitaria descritta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471).

Ciò comporta che l’elenco delle condizioni soggettive “tipizzate” dal richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. h-bis), non esaurisce l’ambito della vulnerabilità che può rilevare ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il giudice di merito, quindi, anche laddove non si configuri una delle ipotesi previste dal richiamato art. 2, è comunque tenuto alla verifica, in concreto, della sussistenza di profili di vulnerabilità, tanto individuali che riferibili all’intero nucleo familiare, che siano idonei a giustificare la tutela umanitaria. Non osta a tale conclusione la dimensione necessariamente individuale della vulnerabilità, posto che il coacervo delle relazioni interpersonali che si sviluppa all’interno del nucleo familiare è costituito dalla sommatoria dei diritti dei singoli componenti del nucleo stesso al “rispetto della propria vita privata e familiare” (cfr. art. 8, comma 1, della Convenzione E.D.U.); sotto questo profilo, dunque, la tutela del rapporto familiare nucleare si traduce nella protezione della relazione esistente tra i figli ed ambedue i genitori, senza che possa rilevare, a contrario, la circostanza che nell’ambito dell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, cit., sia indicato solo il figlio minore di genitore singolo, e non anche il figlio minore avente entrambi i genitori sul territorio nazionale e con essi convivente.

Questa conclusione è avvalorata, da ultimo, dalla circostanza che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nella sua formulazione anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 132 del 2018 – vietava espressamente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno nella ricorrenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ed il riferimento agli obblighi internazionali non è sicuramente suscettibile di essere eluso da una norma interna che tipizzi i casi di vulnerabilità (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020, Rv. 659373, in motivazione, pag. 9). Tra l’altro va considerato, sul punto, che il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, entrato in vigore a decorrere dal 22/10/2020, ha ripristinato la formulazione della norma in esame anteriore alla novella del 2018, addirittura ampliandone i confini. Il D.L. n. 130 del 2020, art. 1, comma 1, lett. a), infatti, recita testualmente: “1. Al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 5, comma 6, dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;

… *****…

Detta disposizione, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del citato D.L. n. 130 del 2020, si applica “… anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384, comma 2 del codice di procedura civile” delinea una “nuova protezione speciale” che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, nell’interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Illuminante, in tal senso, il ritorno al riferimento esplicito al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, con conseguente validità dei principi sin qui affermati, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, quanto nel quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione relativa all’applicabilità della nuova normativa del 2020 anche ai ricorsi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento delle altre censure, con le quali il ricorrente contesta, rispettivamente: con il secondo ed il terzo motivo, l’omessa ed erronea valutazione del contesto interno esistente nel suo Paese di origine, anche in riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria; e, con il quarto motivo, specificamente il diniego di tale ultima forma di tutela.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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