Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40188 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 215-2017 proposto da:

COGETRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO n. 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PALERMO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELBUONO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE n. 61, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA SGOBBO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1617/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato Co.Ge.Tro. S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, il Comune di Castelbuono, invocando la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 20.9.2005 per fatto e colpa dell’ente locale convenuto e la condanna del medesimo alla restituzione della cauzione a suo tempo versata dalla ditta appaltatrice ed al risarcimento del danno causato a quest’ultima.

Si costituiva il Comune, resistendo alla domanda ed invocando a sua volta la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore, con conseguente accertamento del proprio diritto a trattenere la cauzione dal medesimo versata.

Con sentenza n. 114/2010 il Tribunale rigettava la domanda proposta da Co.Ge.Tro. S.r.l., ritenendo che la circostanza che il Comune non avesse ottenuto l’autorizzazione del Genio Civile all’esecuzione delle opere appaltate non giustificasse il mancato avvio dei lavori, da parte dell’appaltatore, posto che la L.R. Siciliana n. 7 del 2003, art. 32 prevede la possibilità di dare inizio ai lavori anche in assenza dell’autorizzazione di cui alla L.R. Siciliana n. 64 del 1974, art. 18 purché sia attestata l’avvenuta presentazione del progetto, cosa che, nella specie, era avvenuta.

Interponeva appello la Co.Ge.Tro. S.r.l. e si costituiva in seconde cure il Comune, resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale in relazione alla mancata pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria del suo diritto di incamerare la cauzione versata dall’appaltatore.

Con la sentenza impugnata, n. 1617/2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame principale, dichiarando altresì il diritto del Comune di incamerare la cauzione a suo tempo prestata dall’appaltatore.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Co.Ge.Tro. S.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Castelbuono.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 64 del 1974, art. 18 e della L.R. Siciliana n. 7 del 2003, art. 32 nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta la decisione del Tribunale, secondo cui l’impresa appaltatrice avrebbe potuto dare inizio ai lavori anche in assenza dell’autorizzazione del Genio Civile. Ad avviso della società ricorrente, la normativa regionale introdurrebbe una mera possibilità, e non invece un obbligo, per l’appaltatore di iniziare i lavori in presenza della semplice presentazione del progetto per l’approvazione del Genio Civile; possibilità della quale, nella specie, la ricorrente non aveva -legittimamente- ritenuto di giovarsi.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata contiene (in particolare, alle pagg. 6 e 7) una articolata ricostruzione dell’accaduto, ed afferma che se da un lato è vero che la possibilità di iniziare i lavori in assenza dell’autorizzazione del Genio Civile costituisce, secondo la normativa regionale siciliana, una facoltà e non un obbligo per l’appaltatore, è d’altro canto necessario considerare che le parti avevano, in data 2.3.2006, sottoscritto un verbale di consegna parziale dei lavori, contenente una rimodulazione del primo verbale di consegna del 3.11.2005 e la previsione che, ai fini delle scadenze contrattuali, non si sarebbe tenuto conto del periodo compreso tra il 5.12.2005 ed il 2.3.2006, proprio alla luce della posizione di diniego assunta, inizialmente, dal Genio Civile.

Secondo il giudice di merito, dunque, l’appaltatore (la cui iniziale prudenza nell’iniziare i lavori in assenza di autorizzazione poteva essere giustificata) non aveva più alcun motivo per non dare avvio alle opere dopo la firma del verbale di consegna del 2.3.2006, anche perché:

– sul progetto, nuovamente depositato dal Comune presso il predetto ufficio del Genio Civile in data 23.12.2005, si era formato il silenzio-assenso;

– le ulteriori osservazioni del Genio, pervenute solo il 1.3.2006 (e quindi dopo la formazione del silenzio-assenso) erano da ritenere pertanto irrilevanti;

– le parti avevano espressamente convenuto, nel verbale di consegna del 2.3.2006, che ogni ulteriore impedimento promanante dal Genio Civile avrebbe comportato, al massimo, la sospensione dei termini del contratto di appalto;

– il Genio Civile aveva comunque definitivamente approvato il progetto il 28.4.2006.

Alla luce di questo complessivo accertamento, vertente su elementi di fatto e non adeguatamente attinto dalla censura in esame, la Corte di Appello ha ritenuto non giustificato il rifiuto dell’appaltatore di dare esecuzione al contratto di cui è causa.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 205 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su parte della domanda, non applicando alla fattispecie la norma che impone alla stazione appaltante di indicare all’appaltatore i siti in cui scaricare i cd. “sfabbricidi”, ossia i rifiuti originati dal materiale di risulta delle demolizioni previste per l’esecuzione delle opere appaltate.

Il motivo è inammissibile, per diverse concorrenti ragioni.

Va innanzitutto evidenziato che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla doglianza relativa alla violazione del D.Lgs. n. 205 del 2010, ed il ricorrente non indica in modo specifico né di aver proposto la questione in prime cure, né di aver formulato motivo di appello sul punto. Inoltre, parte ricorrente invoca, genericamente, la violazione di un intero atto normativo, senza precisare la disposizione che assume violata. Infine, la censura risulta vanificata dal rigetto del primo motivo, posto che, una volta ritenuto ingiustificato il rifiuto dell’appaltatore di dare inizio ai lavori, diviene irrilevante la mancata indicazione, da parte della stazione appaltante, del luogo in cui scaricare i rifiuti derivanti da opere che neppure sono mai state iniziate.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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