Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40189 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7117-2017 proposto da:

D.C., IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI APPARTENENTE ALLO STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall’avv. D.C.;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BRUGNOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO MARIA PALLADINI, ROBERTO FALESSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13807/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dall’avv. D.C., in proprio e quale appartenente allo Studio legale D. & Associati, avverso la sentenza del Giudice di pace, il quale ne aveva disatteso la domanda di risoluzione del contrato d’opera professionale stipulato con P.B. e di condanna della convenuta al pagamento delle competenze, per complessive Euro 2.000,00, di cui agli avvisi nn. 101 e 107 del 22/6/2010 e a risarcire il danno;

– il Giudice dell’appello con la medesima sentenza accolse, invece, l’appello incidentale e, per l’effetto, condannò l’appellante principale al rimborso delle spese legali di primo grado, delle quali il Giudice di pace aveva disposto la compensazione;

– il Tribunale disattese le doglianze dell’appellante principale, pienamente condividendo la decisione di primo grado, per non avere costui dimostrato lo svolgimento dell’attività professionale addotta, attraverso la documentazione prodotta (reputata inconcludente perché confusa, contraddittoria e in contrasto con altra e diversa prestazione professionale provatamente pagata dalla P.); giudicò non ammissibile, perché tardiva, ex art. 345 c.p.c., istanza istruttoria; inoltre espressamente rigettò la domanda di risoluzione, poiché non era stata accertata la sussistenza di alcun contratto d’opera; quanto all’appello incidentale, ritenne che non sussistessero ragioni per disporre la compensazione, non emergendo profili di complessità giuridiche o istruttorie;

– l’Avv. D.C. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sette motivi e la controparte resiste con controricorso.

OSSERVA 1. Con i primi due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, assumendo che il Giudice d’appello aveva errato a vagliare la documentazione prodotta, la quale non era affatto incomprensibile o confusa e dimostrava l’attività professionale svolta nei confronti della P., la quale aveva corrisposto il compenso, ammontante a Euro 7.500,00, in relazione ad altro e diverso mandato professionale.

1.1. L’insieme censuratorio è inammissibile.

La sentenza d’appello ha analiticamente spiegato le ragioni per le quali dai documenti depositati dal professionista non era dato ritenere provato il rapporto sulla base del quale costui rivendicava il pagamento. In particolare il Tribunale enumera specificatamente tutte le incongruenze registrate (pagg. 4 e 5) e conclude per l’assenza di una puntuale nota, inviata alla cliente, esplicativa della pretesa.

Il ricorrente mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio negativo sulla prova del rapporto e del preteso credito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Sotto altro profilo va ricordato che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, art. 437, art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., comma 1, per non avere il Tribunale ammesso la prova per testi chiesta con l’appello.

2.1. La censura è manifestamente priva di fondamento.

Tenuto conto del momento della pendenza in appello (il giudizio risulta iscritto a ruolo nell’anno 2014) il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3 che trova applicazione, siccome riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), così come convertito nella L. n. 134 del 2012, è il seguente: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Di conseguenza la sentenza d’appello non è incorsa in errore, per non avere il ricorrente adempiuto all’onere di legge.

3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al mancato esame della dinamica dei fatti oggetto di deposizione testimoniale e contestuale violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di motivazione”.

Trattasi di motivo palesemente inammissibile, in quanto, a parte ogni altra valutazione, in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

4. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo non essere stata scrutinata la proposta domanda di risoluzione del contratto d’opera, risulta palesemente inammissibile, poiché non si confronta con la “ratio decidendi”. Al contrario dell’asserto impugnatorio, infatti, la sentenza d’appello, come si è anticipato, ha vagliato la domanda e l’ha disattesa per non essere stata dimostrata la sussistenza del prospettato contratto d’opera.

5. Con il sesto motivo il D. denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.

Il ricorrente prospetta che il Giudice d’appello nel riformare la statuizione di primo grado, che aveva compensato le spese, non aveva fornito specifica giustificazione del mutamento d’opinione, a riguardo della sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni”.

La doglianza è inammissibile, avendo la sentenza impugnato reso compiuta motivazione a riguardo dell’insussistenza di tali ragioni – “non sussistono profili di complessità né riguardo a questioni giuridiche (neppure prospettate dalle parti), né riguardo alla ricostruzione dei fatti, basata sull’esame dei documenti e delle rispettive allegazioni delle parti” -.

E’ appena il caso di soggiungere che, esattamente al contrario di quel che sostiene il ricorrente, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 9997, 09/04/2019, Rv. 653625). Nel caso in esame risultano, per vero, essere state valutate inconsistenti dal Giudice d’appello, con giudizio di merito in questa sede non censurabile.

6. Il settimo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., assumendo che la fondatezza dei motivi di ricorso, avrebbe imposto disporre la condanna al rimborso delle spese a carico della controparte, non appartiene al genus “motivo”, trattandosi di un’effetto di legge, condizionato, appunto, all’epilogo positivo del ricorso, che come si è visto non ricorre.

7. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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