Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40191 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32533/2019 proposto da:

A.O.P., elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to FELICE BIANCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto ruolo generale n. 24056/2018 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI depositato in data 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

A.O.P., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per sfuggire a minacce di ritorsioni o violenze dovute a ragioni di carattere politico e familiare;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento A.O.P. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 23/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della non riconducibilità delle ragioni indicate dall’istante a fondamento delle proprie domande con i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento delle produzioni rivendicati; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.O.P. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione, per avere il tribunale condotto in modo inadeguato l’indagine circa i rischi per l’incolumità dell’istante in caso di rimpatrio, anche in considerazione delle persistenti gravi instabilità politica del proprio paese;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Napoli omesso di esercitare in modo adeguato i propri doveri di cooperazione istruttoria con riguardo all’analisi delle condizioni personali dell’istante alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso del procedimento;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

al riguardo, osserva il Collegio come, con riferimento all’invocato riconoscimento, da parte dell’odierno istante, dello status di rifugiato e all’attribuzione della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), debba ascriversi un valore dirimente alla circostanza, espressamente sottolineata dal giudice a quo, della mancata corrispondenza, delle ragioni indicate dal ricorrente a fondamento della propria fuga dal paese di origine, con i presupposti normativi previsti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate;

sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha sottolineato l’assenza di alcun effettivo pericolo di persecuzione discriminatoria, o di un danno alla persona, concretamente predicabile a carico dall’odierno istante in relazione alle ragioni indicate a fondamento del proprio allontanamento dalla *****, non avendo il ricorrente adeguatamente allegato, né comprovato il ricorso di alcuna relazione diretta tra gli scontri politici dedotti in giudizio e la propria situazione personale, essendo lo stesso rimasto in ***** nonostante le presunte minacce subite e non avendo neppure circostanziato in alcun modo le affermazioni rese circa il timore per la propria vita, non avendo subito personalmente alcuna violenza né essendo stato destinatario di alcuna minaccia, né avendo successivamente chiarito, in sede giudiziaria, il senso e le circostanze del proprio coinvolgimento negli scontri politici narrati, neppure adducendo alcunché di specifico circa il rifiuto di rivolgersi alla protezione delle autorità statuali del proprio paese in ragione delle minacce avvertite per la propria incolumità;

si tratta di considerazioni che il giudice a quo ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del richiedente, senza procedere in modo adeguato all’acquisizione di informazioni sulla situazione di violenza indiscriminata esistente nel proprio paese, di per sé idonea a costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in ragione della sua sola presenza sul territorio;

il motivo è infondato;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza dell’istante, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice di merito nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in considerazione della condizione di effettiva vulnerabilità del richiedente alla luce della comparazione tra il proprio percorso di integrazione in Italia e le condizioni del proprio paese di origine;

il motivo è fondato;

al riguardo, varrà considerare come, con riguardo al tema concernente la c.d. protezione umanitaria, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale – bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio personalizzato mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla biografia) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica vulnerabilità) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (qualitativa) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 01), nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver genericamente rilevato la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente di “essere affetto da stati patologici di rilievo”, si è limitato ad affermare apoditticamente il mancato riscontro di alcun profilo di vulnerabilità a carico dell’istante, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione in via ufficiosa delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a singoli fattori, volta a volta riconducibili a ragioni di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. minimo costituzionale;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del quarto motivo (disattesi i restanti), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo; rigetta i primi tre; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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