Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40193 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 34169-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9, preso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMM.TERR., OTEZ.TNT.BO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4465/2019, depositato il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. C.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 mancando del tutto la sommaria esposizione del fatto.

2.1. Al riguardo, si osserva che nei cinque motivi proposti – e cioè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità e l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi (primo motivo); la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 11 e 17 (secondo motivo); l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla mancata indicazione del riferimento di legge (terzo motivo); l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla domanda di protezione umanitaria (quarto motivo); la violazione e falsa applicazione di legge con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari (quinto motivo) – il ricorrente ha del tutto omesso di riportare la vicenda sostanziale e processuale alla quale l’impugnazione è riferita.

2.2. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

2.3. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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