LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33728/2019 proposto da:
S.N., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 19222/2019, depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.N., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto, convertito alla fede cattolica, temeva di rimanere vittima di aggressioni o di essere perseguitato per ragioni religiose dai seguaci della religione musulmana.
2. 11 Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5: lamenta che il Tribunale aveva omesso di applicare il paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 prescritto per la valutazione del racconto narrato non essendo stato neanche illustrato le modalità di valutazione sia delle ragioni della sua fuga sia del contesto ambientale di provenienza.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La motivazione del Tribunale, infatti, risulta congrua, logica ed al disopra della sufficienza costituzionale, nella parte in cui (cfr. pag. 3 del decreto) illustra le contraddizioni emerse dal suo racconto anche in relazione alla mancata conoscenza del contesto religioso nel quale egli aveva dedotto di essersi inserito.
1.3. Il motivo pertanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittinnità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto da quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero per ragioni umanitarie e per l’esposizione a gravi rischi. Deduce altresì la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
2.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.
2.2. Il Tribunale, infatti, ha motivatamente evidenziato la mancata allegazione di circostanze dalle quali desumere una condizione di vulnerabilità, nonché il mancato riferimento ad elementi di integrazione sufficienti, sottolineando che, sotto il profilo dell’inserimento lavorativo, l’unico contratto a termine stipulato era ormai scaduto.
3. A fronte di ciò, il ricorrente ha prospettato una censura meramente enunciativa, non allegando nulla di specifico (per contestare tali argomentazioni) che consenta di giungere ad una decisione diversa da quella assunta dal Tribunale, soprattutto in relazione agli elementi sui quali deve fondarsi il giudizio di comparazione predicato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019; Cass. SU 24413/2021).
2.4. Ne’ risulta fondato il rilievo relativo all’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria in assenza totale di elementi sui quali fondare il raffronto predicato in relazione alla specifica fattispecie che riguarda una protezione individualizzata.
3. in conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c..
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
A sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021