Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40198 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34451/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Natale, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 8320/2019, depositata il 08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l. T.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese, in quanto durante un viaggio di lavoro (autista di un camion) si era scontrato con un minibus, provocando la morte di cinque persone: era stato, dunque, minacciato dai loro familiari e temeva anche di essere perseguitato per motivi politici e socioeconomici.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente e perplessa.

1.1. Assume che il Tribunale aveva disatteso il paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, senza dare conto delle ragioni del proprio convincimento.

1.2. Il motivo è inammissibile, sia per l’erronea prospettazione della rubrica, ricondotta alla formulazione di un vizio non più esistente a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 che ha modificato la formulazione della norma; sia per l’assoluta genericità della censura, priva di riferimenti ad elementi concreti in raffronto con il percorso argomentativo del Tribunale che risulta congruo, logico ed al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 3 e 4 del decreto impugnato).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una motivazione apparente e perplessa.

2.1. Contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Premesso che, come già rilevato in relazione al primo motivo la rubrica prospettata è erronea, non essendo più consentito criticare la motivazione, in quanto, ex L. n. 134 del 2012, il vizio deve essere attualmente riferito all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per una diversa soluzione della controversia che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, si osserva che:

a. in ordine all’art. 14, lett. a) e b) la censura è inammissibile perché non è decisiva in ragione alla ormai definitiva valutazione di inattendibilità del racconto che rappresenta un presupposto imprescindibile della fattispecie invocata;

b. in ordine all’art. 14, lett. c), inoltre, la censura – che si appunta sull’omessa acquisizione di fonti informative aggiornate sulle condizioni del paese di origine e, quindi, sull’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, non tiene conto che la valutazione del Tribunale è riferita a fonti informative attendibili sul paese di origine (Commissione Nazionale sul diritto di Asilo del 2017: cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato) alle quali non ne vengono contrapposte altre più aggiornate (viene richiamato il report di Amnesty International 2017/2018) e conducenti ad una diversa decisione della controversia e cioè alla configurazione dell’esistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e f.a. del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 TUI, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

3.1. Lamenta il mancato erroneo riconoscimento della protezione umanitaria.

3.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

3.3. La censura, infatti, non si raffronta con il decreto impugnato, che ha respinto la domanda sulla specifica fattispecie in relazione alla mancata allegazione di fattori di vulnerabilità diversi da quelli indicati nella vicenda narrata, ritenuta inattendibile; essa è meramente enunciativa e non si confronta con le argomentazioni del Tribunale che ha motivato anche in relazione alla inidoneità dell’integrazione vantata attraverso un mero contratto di lavoro a termine scaduto alla data della decisione (cfr. pag. 7 del decreto impugnato) 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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