Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40200 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34821/2019 proposto da:

N.K., rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Carlini, (federico.carlini.ordineavvocatiferrara.eu) elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n 4490/2019 depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. N.K., proveniente dal ***** ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

1.1. Assume che il Tribunale aveva violato la norma richiamata, non tenendo conto dei seri motivi di carattere umanitario ed, in particolare, della vulnerabilità di cui egli era portatore.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che il ricorso è del tutto privo della sommaria esposizione del fatto: da ciò deriva che in mancanza di una specifica allegazione della vulnerabilità del ricorrente, risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto tale carenza non consente a questa Corte di apprezzare l’errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.

1.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

1.4. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nel motivo proposto sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerate, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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