Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40201 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35334/2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avv.to Vincenzina Salvatore, (vincenzina.salvatore.avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

1. O.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto perseguitato in ragione della sua omosessualità: ha aggiunto di essere stato denunciato alla polizia e di temere per la propria incolumità.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, artt. 2 e 7, con conseguente violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8.

1.1. Lamenta che, nella motivazione resa dal Tribunale, i fatti da lui narrati erano stati travisati sia quanto al paese di provenienza (era stato, infatti, indicato il ***** anziché la ***** come aveva sempre dichiarato) sia quanto all’orientamento sessuale, visto che non aveva mai dichiarato di essere stato eterosessuale e di aver avuto un figlio, come erroneamente riportato nel decreto (cfr. pag. 7 secondo cpv).

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Premesso che non risulta decisivo l’errore del Tribunale nell’indicazione del ***** come paese di provenienza (cfr. pag. 7 primo cpv del decreto impugnato) – trattandosi di un evidente lapsus calami, presente solo in un passaggio del decreto, visto che nelle restati parti del ricorso è stata sempre correttamente menzionata la ***** — risulta effettivamente travisata la storia pregressa del richiedente asilo che aveva fondato la propria narrazione proprio sulla persecuzione subita a causa dell’omosessualità da sempre dichiarata e praticata, visto anche il decesso che aveva provocato ad un ragazzo a seguito di un rapporto sessuale.

1.4. Pertanto, in ragione del fatto che la sua credibilità è stata esclusa sia sulla base della affermata contraddizione (eterosessualità e genitorialità) che non trova riscontro negli atti, sia sulla evidente valutazione atomistica dell’intera narrazione, incentrata su un fatto mai dichiarato e priva di una considerazione complessiva della storia narrata, si ritiene che ricorra la violazione del paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

1.5. Al riguardo il Collegio osserva come la valutazione della credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti i casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti per la valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5);

1.6. Inoltre, tale valutazione deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

1.7. E’ stato, inoltre, affermato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente’ (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice in sede giurisdizionale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 01);

1.8. Nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dalla ricorrente, si è limitato a dichiararla inattendibile con riferimento a fatti processualmente privi di riscontro, ed omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme delle dichiarazioni rese.

1.9. In tal modo sono stati disattesi i principi di diritto sopra richiamati.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 4 e 14.

2.1. Lamenta altresì che non erano state acquisite informazioni attendibili sul paese di origine ed aggiornate alla data della decisione.

2.2. Assume che era stata erroneamente respinta la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria, nonostante la situazione di instabilità del paese di provenienza.

2.3. Il motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento della censura sulla valutazione della credibilità del racconto, la cui rivalutazione sarà decisiva in relazione all’esame della fattispecie invocata.

3. Con il terzo motivo, infine, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; si lamenta, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa motivazione.

3.1. Il ricorrente assume, infatti, che non era stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria neanche in relazione alla protezione umanitaria e che nulla era stato accertato sul livello di tutela dei diritti umani nel paese di origine, anche in relazione alla specifica vicenda (di omosessualità) narrata.

3.2. La censura è fondata.

3.3. La motivazione sul rigetto della protezione umanitaria, infatti, è apodittica ed apparente e non è riferita né a COI aggiornate sulla condizione del paese di origine, con particolare riferimento al livello di tutela dei diritti fondamentali, né alla situazione individuale del ricorrente, essendosi limitata ad elencare i presupposti normativi astratti per il riconoscimento della fattispecie, senza alcuna valutazione specifica della sua vulnerabilità che è stata apoditticamente esclusa in ragione del fatto che la condizione riscontrata non rientrava nelle categorie per le guaii era vietata l’espulsione, con riferimento all’art. 19, commi 1 e 2 T.U. Immigrazione.

3.4. Tale argomentazione è erronea.

3.5. Questa Corte, infatti, ha affermato che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).

3.6. Ed è stato altresì ritenuto che “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”; e che “il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3” (cfr. Cass. 8819/2020).

3.7. Il Tribunale ha del tutto disatteso i principi sopra richiamati, limitandosi ad affermare che “sulla base di quanto emerge dagli atti di causa si deve escludere che il ricorrente rientri tra le categorie di cui all’art. 19 testo unico immigrazione, commi 1 e 2 per le quali è vietata l’espulsione”, motivazione questa ben distante dal giudizio di comparazione cui è tenuto il giudice di merito in ragione di quanto predicato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019; Cass. SU 24413/2021).

4. In conclusione il decreto deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia, per il riesame della controversia, al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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