LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35390/2019 proposto da:
F.D., rappresentata e difesa dall’avv.to Clementina Di Rosa, (avv.dirosa.pec.it), elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. F.D., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato vittima di un attacco terroristico alla sua città e non era potuto uscire da casa per una settimana: riusciva a scappare, in seguito, solo attraverso l’aiuto di un amico che lo aiutava ad andare in Algeria. Successivamente è giunto in Italia, previo transito in Libia.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14 in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
1.1. Assume che erroneamente non era stata considerata la rilevanza della vicenda da lui narrata per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate e richiama fonti informative aggiornate dalle quali si evince che la situazione del paese di origine sarebbe in progressivo peggioramento quanto ad instabilità ed insicurezza.
1.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.
1.3. Il ricorrente, infatti, non ha mosso alcuna censura avverso la statuizione del Tribunale che ha ritenuto inattendibile il suo racconto, la cui credibilità e’, invero, il presupposto per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocata: con la conseguenza che la censura – che ha per oggetto soltanto il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria – si scontra con la statuizione insuperabile, perché ormai definitiva, di non credibilità dei fatti dedotti.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
2.1. Assume che erroneamente era stata respinta la domanda di protezione umanitaria ed era stata disconosciuta la sua condizione di vulnerabilità.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.3. La censura, infatti, non prospetta alcun concreto argomento che si confronti con la motivazione del decreto impugnato che risulta congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, avendo escluso che, sulla base della situazione emersa, potesse riscontrarsi una condizione di fragilità idonea per il riconoscimento della protezione individualizzata: rispetto a ciò, il ricorrente nulla allega, al fine di fronteggiare il diniego, neanche a sostegno della sua integrazione, confinando la censura in una dimensione del tutto astratta ed enunciativa.
3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: assume che il Tribunale aveva omesso di svolgere una compiuta disamina del quadro socio politico di riferimento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il provvedimento impugnato, infatti, richiama fonti attendibili ed aggiornate alla data della decisione al fine di accertare le condizioni del paese di origine (cfr. pag. 11, 12, 13 e 14): a fronte di ciò la censura richiama C.O.I. ben più risalenti ed inidonee, quindi, a giungere ad una diversa decisione della controversia.
4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, contestando la valutazione di “elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della valutazione della domanda”.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non indica specificamente il fatto storico, principale o secondarlo, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare.
4.2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021