Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40203 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36295/2019 proposto da:

B.M.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Rosaria Tassinari, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5090/2019 depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. B.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto dopo la morte del padre aveva chiesto allo zio di dividere i terreni, ereditati dal nonno sui quali egli lavorava. Per tale ragione era stato minacciato e, pur essendosi rivolto ad un avvocato, non aveva ottenuto alcuna tutela. Era dunque fuggito in Libia per lavorare ma aveva subito maltrattamenti e una rapina, ragione per cui aveva di imbarcarsi per l’Italia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 in punto di credibilità: lamenta che il Tribunale non aveva applicato il principio dell’onere della prova attenuato e che aveva violato il paradigma interpretativo previsto dalla norma.

1.1. Si duole, in sostanza, della valutazione di inattendibilità del racconto che non si era fondata sull’ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. La censura, infatti, richiede una rivalutazione di merito dei fatti narrati, non consentita in questa sede al fronte di una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale: essa, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019);

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita, derivante da una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine.

2.1. Assume che non erano state acquisite informazioni aggiornate sul paese di origine e che dal sito “*****” poteva invece evincersi la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata rìconducibile ad un conflitto armato.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Il Tribunale ha richiamato COI aggiornate alla data della decisione (cfr. pag. 5 del decreto) ed il sito ***** richiamato dal ricorrente non è idoneo a contrapporre informazioni utili all’accertamento necessario per la protezione richiesta (cfr. Cass. 8819/2020).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per non aver esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti della protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione in favore di persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e la propria incolumità.

4. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.

4.1. Non viene infatti contrapposta alla motivazione del Tribunale alcuna censura conducente ad una diversa decisione, posto che le argomentazioni prospettate si risolvono in generici enunciati, privi di ogni riferimento al caso concreto e cioè agli elementi che caratterizzerebbero la sua vulnerabilità e l’integrazione raggiunta, idonei a configurare diverso giudizio di comparazione.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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