Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40206 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18859-2016 proposto da:

D.A.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO SALMERI;

– ricorrente –

contro

R.V., D.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FULVIO ROCCO MANCINI;

– controricorrenti –

nonché contro M.G., D.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1194/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 289/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 1194/2015 aveva rigettato l’appello proposto da D.A.F. avverso la decisione con cui il locale Tribunale aveva già rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di D.C. e D.A. e M.G., diretta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Officine D. di C. e F.D. snc dal 23 gennaio 1995 al 15 maggio 2008, data in cui assumeva di essere stato licenziato, con la condanna dei datori di lavoro al pagamento delle differente retributive maturate.

La corte territoriale, valutando la prova testimoniale svolta in primo grado e la documentazione allegata, escludeva la natura subordinata del rapporto in questione.

Avverso detta decisione D’.Al. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo, anche coltivato con successiva memoria, cui resistevano con controricorso R.V. e D.R. quali eredi di D.C..

D.A. e M.G. rimanevano intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2727,2729,2967 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per la errata valutazione degli indici di subordinazione e delle risultanze istruttorie a tal riguardo offerte.

Il motivo è inammissibile. Si richiama a riguardo il principio secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018).

Secondo quanto evidenziato, il richiamo al vizio di violazione di legge non può consentire il riesame o l’esame delle questioni di fatto oggetto del giudizio di merito, perché tale valutazione è estranea al giudizio di legittimità. La censura proposta rimette in discussione le dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio, chiedendo il riesame delle stesse, con ciò contravvenendo all’oggetto della valutazione riservata al giudice di legittimità. Deve inoltre soggiungersi che la fattispecie in esame costituisce una ipotesi di “doppia conforme” poiché il giudizio di appello è completamente confermativo di quello di primo grado. Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente. Per le esposte ragioni il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano, in favore delle controricorrenti, come da dispositivo. Nulla spese per le parti rimaste intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore dei controricorrenti R.V. e D.R., in complessivi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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