Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40210 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19480/2016 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1928/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 1560/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 3 maggio 2016, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Latina sulla domanda proposta da G.D. nei confronti del Comune di Latina, avente ad oggetto l’applicazione del CCNL autoferrotranvieri, in luogo del CCNL per il comparto pubblico Regioni ed Autonomie locali, al pregresso rapporto di lavoro, instaurato sulla base di successivi contratti a termine di volta in volta prorogati per lo svolgimento di mansioni di autista del trasporto pubblico locale, ritenendo la scelta discriminatoria stante l’applicazione del predetto regime più favorevole ai dipendenti con uguali mansioni ma assunti a tempo indeterminato, riconosciuta la fondatezza della pretesa azionata, riformava la decisione di primo grado limitatamente al cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria erroneamente sancito in quella sede;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto comportare una effettiva discriminazione in danno dei conducenti di mezzo pubblico assunti a termine, il cui rapporto risultava regolamentato dal CCNL per il comparto pubblico Regioni ed Autonomie locali, l’accertata applicazione ai medesimi conducenti assunti tuttavia a tempo indeterminato del più favorevole trattamento di cui al CCNL autoferrotranvieri, restando irrilevante, stante la diversità di trattamento all’interno della stessa categoria di dipendenti, la circostanza che il G. fosse dipendente del Comune e come tale soggetto alla disciplina di cui al CCNL per il comparto pubblico;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Latina, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, in relazione alla quale il G., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e così del principio di non discriminazione, affermando sussistere ragioni oggettive giustificative del trattamento applicato, date dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato in base al quale quel diritto era stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ragioni insuscettibili, stante i limiti soggettivi di estensione del giudicato, di fondare la sancita discriminazione, viceversa, da escludersi per essere quello posto dal CCNL di comparto il regime applicabile, laddove il servizio di trasporto fosse svolto dall’Ente, come nella specie, in economia, con personale proprio, come tale soggetto, appunto, alla relativa disciplina contrattuale;

che, il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6501 e 6717/2021 cui ci si richiama per una più ampia illustrazione delle ragioni poste a base delle decisione qui assunta) secondo cui nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine sotto il profilo del trattamento economico va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dall’amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo (come deve ritenersi il ricorrente, il quale, in quanto adibito al servizio di trasporto pubblico gestito dall’Ente in economia, risulta stabilmente inserito nell’organizzazione del Comune) in applicazione del contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (essendo, in ogni caso, venuto meno, per il mutamento della disciplina giuridica del rapporto di lavoro a seguito della privatizzazione del 1993, l’obbligo di esecuzione del giudicato che aveva imposto l’applicazione del CCNL autoferrotramvieri ai conducenti del trasporto pubblico assunti a tempo indeterminato, sempre ammesso che a ciò non si potesse addivenire sulla base dei limiti soggettivi del giudicato) rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere di disposizione (così la giurisprudenza di questa Corte per cui, da ultimo, vedi Cass. n. 2718/2020, essendo stato affermato che il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva);

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata, la compensazione delle spese di primo e secondo grado, tenuto conto del concorde giudizio espresso nelle fasi di merito rispetto al decisum di questo Collegio e la liquidazione, secondo la regola generale della soccombenza, delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo, compensa le spese di gradi di merito, e condanna l’intimato al pagamento, in favore del Comune di Latina, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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