LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto d’ufficio al n. 3001-2021 relativo al ricorso n. 4457-2015 definito con ordinanza n. 975/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/01/2021, nel giudizio vertente tra:
Avv. R.C., rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, VIALE ETTORE FRANCESCHINI 37;
– ricorrente –
contro
P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso l’avvocato FABIO BLASI, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. con “RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MA FERIALE PER P.N.”, pervenuto a mezzo PEC in data *****, l’avvocato Fabio Blasi ha chiesto a questa Corte di “procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 975 del 2021 resa nel procedimento nrg. 3449/2016 (…) e segnatamente nella parte del dispositivo della stessa” laddove il ricorrente R.C. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore di P.N.” – e non, come in realtà, ” P.N.” – senza la dovuta indicazione “in favore dell’Avv. Fabio Blasi difensore di P.N., dichiaratosi antistatario”;
1.1. dagli atti di causa risulta che in data 02/02/2021 il Presidente titolare della Prima sezione civile, “vista l’istanza per CORREZIONE D’UFFICIO DI ERRORE MATERIALE”, ha disposto la trasmissione “alla Centrale Civile per l’iscrizione e l’inoltro alla SESTA SEZIONE CIVILE”; il ricorso è stato quindi iscritto come tale (“DEPOSITO D’UFFICIO”) in data 03/02/2021;
1.2. sulla base della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. dagli atti resi disponibili non risultano compiutamente evasi gli adempimenti segnalati nella proposta del relatore, il quale aveva dato atto dell’ammissibilità del rimedio (Cass. Sez. U, n. 31033 del 2019, Cass. n. 16037 del 2010; cfr. Cass. n. 12437 del 2017), fatta salva però la necessità di verificare, tra l’altro: i) che il ricorso fosse stato notificato alle controparti, inclusa la parte difesa dall’avvocato dichiaratosi antistatario, anche ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, n. 15346 del 2011; Sez. 6-3, Cass. n. 6813 del 2015; Sez. 6-L, Cass. n. 27196 del 2018; Sez. 2, Cass. n. 8069 del 2021); ii) che fosse stata depositata copia autentica del provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-3, n. 15238 del 2015; Sez. 6-3, Cass. n. 3268 del 2017, Sez. 6-3, Cass. n. 22983 del 2020); iii) che fosse stato depositato l’atto contenente la formulazione dell’istanza di distrazione nel corso del giudizio de quo (Cass. Sez. 6-3, n. 6813 del 2015, Cass. n. 3566 del 2016);
2.1. secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, legittimato attivo ai fini della correzione dell’errore materiale relativo alla omessa distrazione delle spese è il difensore (Cass. Sez. U, n. 31033 del 2019, Cass. n. 16307 del 2010; Cass. n. 12437 del 2017, Cass. n. 3566 del 2016, Cass. n. 6813 del 2015, Cass. n. 15346 del 2011);
2.2. in assenza di notifica del ricorso introduttivo, risulta che la cancelleria abbia provveduto solo a comunicare l’avviso di udienza all’avvocato R.C., mentre non risulta assolto l’ulteriore onere di effettuare la notifica alla parte assistita dal difensore istante (Cass. Sez. 6-3, n. 15346 del 2011, Cass. n. 6813 del 2015);
2.3. la copia dell’ordinanza da correggere presente in atti non è copia autentica del provvedimento impugnato, né sono stati depositati dal ricorrente – o comunque acquisiti dalla cancelleria – gli atti nei quali era stata chiesta la distrazione delle spese (asseritamente controricorso e memorie autorizzate);
3. su queste e su ulteriori problematiche connesse al rispetto delle prescrizioni dettate dell’art. 391-bis c.p.c. (come modificato ad opera del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, applicabile ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non fosse stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio) – in base al quale la correzione di errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere “in qualsiasi tempo” o chiesta dalla parte interessata, “con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss.”, ovvero “rilevata d’ufficio dalla Corte”, (comma 1) fermo restando che “sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, commi 1 e 2” (comma 2) e che “sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza” (comma 3) – la Sezione Sesta-1 di questa Corte, nell’adunanza del 17 giugno 2021, ha sollecitato una riflessione in pubblica udienza sulla prassi invalsa nell’Ufficio ai fini della trattazione dei ricorsi/istanze di correzione di errore materiale, per chiarire se, “”a fronte di un dato normativo chiaro, il quale traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte è onerata di rispettare nel perseguimento dell’interesse alla correzione di un errore materiale (…), potrebbe risultare opinabile l’intento “di correggere una norma processuale al dichiarato fine di ampliarne l’ambito di operatività rispetto a quello che le compete e che pur risulta correttamente individuato in chiave di maggior ristrettezza” poiché “il fondamentale canone di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, impone all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, potendo bensì con esso concorrere i criteri della interpretazione teleologica e sistematica purché l’interprete non varchi il limite esegetico consentito dall’enunciato formale (art. 101 Cost.)” (Cass., Sez. U, n. 8776 del 2021)”;
4. il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulle questioni così sollevate.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021