LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 4035-2021 relativo al ricorso n. 23472-2017 definito con ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020, nel giudizio vertente tra:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOC. COOP A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/a, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pisani, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO PUZZO e ETTORE RIZZA;
– ricorrente –
contro
S.A., in proprio e quale erede di M.G.
nonché quale liquidatore di M.P. RAPPRESENTANZE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell’avvocato Paola Petri, rappresentata e difesa dall’avvocato LORETTA RUSSO;
– controricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. con “Istanza di correzione sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017” pervenuta a mezzo PEC in data *****, l’avvocato Loretta Russo, dichiarando di agire “per S.A.” in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di “procedere alla correzione dell’errore materiale innanzi rilevato disponendo la distinzione delle spese liquidate in favore dell’avo. Loretta Russo procuratore distrattario”, allegando “copia della sentenza” e “copia del controricorso” contenente la richiesta di distrazione delle spese;
1.1. sulla base della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camra di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. dagli atti resi disponibili non risultano compiutamente evasi tutti gli adempimenti segnalati nella proposta del relatore, il quale aveva dato atto dell’ammissibilità del rimedio (Cass. Sez. U, n. 31033 del 2019, Cass. n. 16037 del 2010; cfr. Cass. n. 12437 del 2017), fatta salva però la necessità di verificare, tra l’altro: i) che il ricorso fosse stato notificato alle controparti, inclusa la parte difesa dall’avvocato dichiaratosi antistatario, anche ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, n. 15346 del 2011; Sez. 6-3, Cass. n. 6813 del 2015; Sez. 6-L, Cass. n. 27196 del 2018; Sez. 2, Cass. n. 8069 del 2021); che fosse stata depositata copia autentica del provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-3, n. 15238 del 2015; Sez. 6-3, 3268/2017, Sez. 6-3, 22983/2020); che fosse stato depositato l’atto da cui risultasse l’avvenuta formulazione dell’istanza di distrazione nel corso del giudizio de quo (Cass. Sez. 6-3, n. 6813 del 2015, Cass. n. 3566 del 2016);
3. da una nota datata 20 settembre 2021 e depositata il giorno stesso dell’adunanza risulta, invero, che la Banca abbia prestato acquiescenza pagando le spese direttamente al difensore istante;
4. tuttavia, sulle questioni segnalate in proposta e su ulteriori problematiche connesse al rispetto delle prescrizioni dettate dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1, – in base al quale la correzione di errori materiali o di calcolo, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere chiesta o dalla parte interessata “con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss.”, ovvero “rilevata d’ufficio dalla Corte” – risulta che nell’adunanza del 17 giugno 2021 la Sezione Sesta-1 di questa Corte ha sollecitato una riflessione in pubblica udienza per chiarire se la prassi invalsa nell’Ufficio ai fini della trattazione dei ricorsi/istanze per correzione di errore materiale sia legittima e opportuna, “a fronte di un dato normativo chiaro, il quale traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte è onerata di rispettare nel perseguimento dell’interesse alla correzione di un errore materiale”;
4. il Collegio ritiene quindi opportuno rinviare la trattazione a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Corte in pubblica udienza sulle questioni in rilievo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021