Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40213 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4077-2021 proposto da:

E.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 9649/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 30/07/2018, il cittadino nigeriano E.E., n. ***** il *****, ha adito il Tribunale di Milano per impugnare il decreto, notificatogli il 28/06/2018, con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, basata sull’allegazione di essere stato accusato e ricercato dalla polizia, quale vice presidente del comitato organizzatore del carnevale di ***** (insieme al presidente), dell’omicidio di una ragazza trovata senza vita nella zona di *****, per non aver allestito misure di sicurezza adeguate in occasione dell’evento.

1.1. Il Tribunale adito ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le domande proposte – previa affermazione dell’irrilevanza dell’articolo di giornale dell'***** pubblicato su *****, dal titolo “*****” – in quanto “l’accusa consisteva, al più, in un reato di omicidio colposo” e il ricorrente non aveva saputo riferire alcunché sugli sviluppi dell’indagine, pur potendo egli “facilmente produrre ogni altro documento anche solo giornalistico, tenuto conto anche della sua specializzazione nel settore informatico e dello stabile contatto con i familiari in grado di procuragli tutto ciò che potesse servire a suo vantaggio”. Ha negato altresì l’esistenza di profili di vulnerabilità, pur dando atto che “costante e’, a partire dal mese di agosto 2019, lo svolgimento di attività lavorativa” in una impresa di pulizia con non introiti non irrisori (come da estratto conto della carta *****).

1.2. Avverso la decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.

2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis, e art. 35; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria senza assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, mediante l’acquisizione di specifiche C.O.I. aggiornate sul sistema di pubblica sicurezza, giudiziario e carcerario nigeriano, alla luce della documentata accusa di omicidio colposo e nonostante l’allegazione di plurime fonti sugli abusi della polizia nigeriana, con conseguente apparenza della motivazione sul punto.

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonché il difetto di motivazione in ordine al diniego di protezione umanitaria e l’omesso esame di fatti decisivi documentati in ordine al pieno inserimento socio-lavorativo (stante l’allegazione “di aver trovato un lavoro e di aver continuato a svolgerlo continuativamente per diversi anni in Italia”), attestante la “abissale sperequazione tra il livello attuale d’integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia (il ragazzo è fluente nella lingua italiana) e la situazione che ritroverebbe al suo eventuale rientro in patria (senza un impiego, correndo il rischio di subire torture, violenze o pedino l’incarcerazione, vista l’accusa di omicidio colposo)”, tenuto conto anche delle scarsissime capacità delle istituzioni nigeriane di far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19.

3. Preliminarmente si dà atto, con particolare riguardo al secondo motivo, come il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia astrattamente riconoscibile ratione temporis secondo la disciplina antecedente al D.L. n. 113 del 2018, che si applica alle domande presentate in sede amministrativa prima del 5 ottobre 2018, come quella per cui è causa; viceversa, alle domande presentate successivamente, e sino al 21 ottobre 2020, continua ad applicarsi in cassazione il D.L. n. 113 del 2018 (Cass. Sez. U, n. 29459 del 2019), mentre la nuova disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, introdotta – mediante la sostituzione dell’art. 19 T.U.I., comma 1.1 – dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 1, comma 1, lett. “e”, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, è applicabile retroattivamente, ai sensi del citato D.L., art. 15, comma 1, solo ai procedimenti pendenti alla data del 22 ottobre 2020 dinanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali – esclusa l’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2, – non anche dinanzi alla corte di cassazione.

6.1. Va altresì dato atto che i principi ripetutamente affermati da questa Corte – per cui la protezione umanitaria può essere riconosciuta solo a fronte del “riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. n. 23778 del 2019, Cass. n. 1040 del 2020), e non solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, n. 29459 del 2019, Cass. n. 29460 del 2019, Cass. n. 29461 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018, Cass. n. 630 del 2020) – sono stati di recente richiamati e precisati dalla recente sentenza n. 24413 del 2021 con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, tra l’altro, che: i) l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali; li) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, pur non avendo rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente ed astrattamente considerato; tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano; iv) in sostanza, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa -situazioni per la cui dimostrazione processuale opera, secondo i condivisi approdi della giurisprudenza di questa Corte, il principio di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. n. 4455 del 2018, Cass. n. 10 del 2021, Cass. n. 7778 del 2021) – il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza; v) invero, l’integrazione sociale non costituisce una conditio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo delle permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; vi) per contro, in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese, desumibile da indici socialmente rilevanti – quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.

7. Orbene, alla luce delle esposte osservazioni ed all’esito della Camera di consiglio il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., dovendosi rimettere la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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