Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.40217 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8144/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.G., C.F. e I.A., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134;

– controricorrenti –

e sul ricorso iscritto al medesimo numero R.G. proposto da:

Fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134;

– ricorrente –

C.G., C.F. e I.A., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, n. 2548/2016, depositata il 27 ottobre 2016, e avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversa tributaria comunicato il 21 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Locatelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi del Fallimento della ***** s.r.l. e di C.G., C.F. e I.A. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso della Agenzia delle Entrate;

uditi gli avv. Daniela Giacobbe, per l’Agenzia delle Entrate, e Giuseppe Maria Cipolla, per il Fallimento della ***** s.r.l., C.G., C.F. e I.A..

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 27 ottobre 2016, che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla ***** s.r.l. e dai suoi soci C.G., C.F. e I.A. per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2008 e recuperate le imposte dalla stessa non versate, nonché il maggiore reddito di partecipazione conseguito dai soci.

Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha dichiarato inammissibile il gravame erariale, evidenziando che il mancato rispetto della inosservanza del termine di sessanta giorni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, determinava l’illegittimità degli atti impositivi, precludendo, inoltre, l’accesso al procedimento di adesione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis; aggiungeva, inoltre, che era erroneo il disconoscimento dei costi operato.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

3. Resistono, con unico controricorso, la ***** s.r.l., C.G., C.F. e I.A..

4. Con distinti ricorsi depositati ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 12, la ***** s.r.l. prima e successivamente il Fallimento della società nelle more sopravvenuto, da un lato, e C.G., C.F. e I.A., dall’altro, impugnano il diniego di definizione agevolata della controversia opposto dall’Ufficio alla domanda dei contribuenti.

5. Avverso tale ricorso resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. Sia l’Agenzia delle Entrate, sia il Fallimento della ***** s.r.l., C.G., C.F. e I.A. depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre prioritariamente esaminarsi i ricorsi dei contribuenti avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia per ragioni di ordine logico-giuridico.

Con il primo motivo del ricorso del Fallimento, coincidente con il secondo motivo del ricorso degli ex soci della società fallita, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per aver il provvedimento dell’Ufficio impugnato escluso la definibilità della controversia oggetto dell’istanza in ragione del fatto che penderebbe un giudizio penale per corruzione in atti giudiziaria, truffa e falso ideologico in relazione a fatti commessi in relazione al giudizio svolto dinanzi alla Commissione provinciale, tale da rendere certo l’importo dovuto per la definizione.

1.1. Il motivo è fondato.

Deve osservarsi che l’art. 6, D.L. n. 119 del 2018, consente la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti anche in Cassazione, con il pagamento di un importo calcolato in funzione del valore della controversia – da intendersi, per effetto del richiamo espresso al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, corrispondente all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato e, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, alla somma di queste – e secondo percentuali di tale valore diversamente indicate in relazione a individuate specificità dei casi.

In particolare, l’art. 6, dispone che l’importo dovuto per la definizione agevolata della controversia è pari al valore della controversia, ma importi più bassi sono previsti, sia per il caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado (definibile con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia), sia per il caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, nel qual caso il giudizio è definibile mediante il pagamento del 40 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado e del 5% per cento del valore della controversia in caso di soccombenza in entrambi i gradi di merito.

Tale art., comma 6, prevede, poi, che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da effettuarsi entro il 31 maggio 2019, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o, nei casi in cui è ammesso il pagamento rateale, della prima rata entro tale data.

1.2. Orbene, non è in contestazione tra le parti – e, comunque, risulta sufficientemente documentato – che i contribuenti hanno presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo alla liquidazione degli importi dovuti nella misura risultante dall’applicazione della percentuale del 5% sul valore della controversia, avuto riguardo alla soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi del giudizio di merito.

1.3. Sostiene quest’ultima, a sostegno del diniego opposto, che l’importo versato in esecuzione dell’istanza di definizione non sarebbe corretto visto che la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria all’esito del giudizio di merito, rilevante ai fini della liquidazione dell’importo dovuto, sarebbe stata determinata per effetto di una condotta penalmente illecita, integrante i reati di falso ideologico e di truffa, oggetto di un procedimento penale, culminato con il rinvio a giudizio degli imputati.

Tale circostanza, secondo l’Agenzia, porrebbe in dubbio la certezza delle sentenze di merito e, conseguentemente, farebbe venir meno la possibilità di liquidare l’importo dovuto per la definizione della controversia.

Ritiene questo Collegio che una siffatta tesi non sia persuasiva, atteso che, come osservato anche dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni, l’assenza di un esito definitivo del procedimento penale non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti per la definizione della controversia e impone, invece, di attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, in quanto non attinte da alcuna declaratoria di falsità.

Qualora, poi, dovesse venire accertato in via definitiva che esse sono effetto del dolo del giudice, l’Amministrazione finanziaria potrà chiedere la loro revocazione, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., n. 6, e, eventualmente, recuperare gli importi indebitamente non versati.

2. Conseguentemente, una volta accertata la definibilità delle liti a seguito della constatazione della illegittimità del provvedimento di diniego e della mancata prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle liti medesime, il giudizio deve dichiararsi estinto.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dal menzionato comma 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi proposti avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata della controversia; dichiara il processo avverso gli avvisi di accertamento estinto.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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