Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40225 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 590-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 893/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica emesso con riferimento all’anno d’imposta 1995 nei confronti di V.G., con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, censura la statuizione di inammissibilità dell’appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale che aveva applicato il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno previsto per i giudizi instaurati antecedentemente al 4 luglio 2009.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Dalla sentenza della CTP di Latina, riprodotta per autosufficienza nel ricorso nella parte in questa sede rilevante, emerge che nel caso di specie il giudizio di primo grado, per come risultante dalla sentenza della CTP di Latina riprodotta in parte qua nel ricorso, era stato introdotto con ricorso del 27 luglio 2000, ovvero in epoca precedente all’entrata in vigore della disposizione che nel 2009 ha modificato, riducendoli da un anno a sei mesi, i termini di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.

4. Al riguardo va ricordato che “In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dall’art. 46 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’orignario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass. n. 15741 del 21/06/2013; conf. Cass. n. 19969 del 06/10/2015; n. 20102 del 06/10/2016; n. 19979 del 27/07/2018).

5. Pertanto, ha errato la CTR nel ritenere che all’appello dell’ufficio si applicasse il termine lungo di sei mesi anziché quello di un anno. Ne consegue che nella specie, applicato il predetto termine con decorrenza dalla data del 16 settembre 2014, di cessazione della sospensione del termine feriale (che all’epoca era di 45 giorni) ed applicata la sospensione per il periodo feriale, l’appello dell’Agenzia delle entrate, proposto in data 15 ottobre 2015 avverso la sentenza della CTP pubblicata in data 10 settembre 2014 (come ammette la stessa CTR), deve ritenersi tempestivo.

6. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 03 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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