LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 603-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA F.LLI C. – società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.E.L. nonché quest’ultimo personalmente e C.D. e CE.Do., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni DIRINDELLI, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– controricorrenti –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1699/07/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP ed imposte dirette, emesso con riferimento all’anno d’imposta 2009 nei confronti della Agricola F.lli C. – società semplice, nonché dei separati avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci C.E.L., C.D., CE.Do. ed C.A., ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado, sfavorevole all’Ufficio, che aveva annullato gli atti impositivi sul presupposto che erano stati emessi ante tempus, ovvero prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replicano la società contribuente ed i soci C.E.L., C.D., e CE.Do., rimanendo intimato il socio C.A.;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risultai regolarmente costituito il contraddittorio;
– i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni dei controricorrenti, di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Invero, con riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. sulla quale si fondano i motivi di censura proposti dalla ricorrente, non incorre nell’inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c. il ricorrente che omette di indicare la sede processuale relativa alla produzione del documento nel giudizio di merito quando, come nel caso di specie, tale circostanza neppure è contestata, il documento è stato in parte qua riprodotto nel ricorso ed è stato pure ad esso allegato (in ossequio al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 15/12/2015 e la sua produzione, effettuata dai ricorrenti in primo grado, si ricava dal contenuto dell’originario ricorso di questi ultimi.
2. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, correttamente la ricorrente ha dedotto con il primo motivo una violazione di legge che consiste anche “nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata” (Cass. n. 640 del 2019); come appunto accaduto nel caso di specie secondo la (peraltro corretta) prospettazione della ricorrente che, con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, censura la statuizione impugnata proprio per avere applicato la predetta disposizione in assenza dei suoi presupposti. Sostiene, infatti, che vertendosi nella specie in ipotesi di accertamento c.c. “a tavolino”, non è applicabile al caso di specie la disposizione censurata.
2. Orbene, il motivo è fondato e va accolto in quanto dal contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. – Tenenza di Volterra, riprodotto in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso ed al medesimo allegato nella sua integralità, emerge che la verifica venne effettuata “negli uffici del Reparto”, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale. Circostanza, questa, che i controricorrenti si limitano a contestare senza però fornire dimostrazione del contrario.
3. Pertanto, al riguardo, deve ribadirsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, “In terna di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd, a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. n. 24793 del 2020).
4. Va però ricordato che, “In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo” (Cass. n. 27420 del 2018; v. anche Cass. n. 11685 del 2021). Infatti, in materia di effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24823 del 2015 hanno posto la basilare distinzione, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violaziione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071). In tali termini si è espressa anche la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, affermando che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
6. Da quanto detto consegue che il motivo di ricorso è fondato limitatamente alle riprese a tassazione delle imposte dirette e dell’IRAP mentre, con riferimento ai tributi armonizzati (nella specie, l’IVA), va verificato il superamento da parte dei contribuenti della c.d. prova di resistenza.
7. Trattasi di accertamento di fatto che resta demandato al giudice di merito che, in sede di rinvio, verificherà se i contribuenti avevano assolto all’onere su di essi incombente.
8. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente aveva dedotto, sempre con riferimento alla medesima questione posta con il primo motivo, un vizio logico di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
9. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021