Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40227 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1957-2020 R.G. proposto da:

P.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Mario FIACCAVENTO, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via S. Tommaso D’Aquino, n. 6, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3519/04/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed IVA emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di P.C., di professione avvocato, per maggiori compensi professionali conseguiti nell’anno d’imposta 2011, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la ricorrente non aveva dato prova della produzione documentale che asseriva aver effettuato in sede amministrativa, avendo depositato soltanto una ricevuta di protocollazione priva dell’indicazione degli atti prodotti, né aveva prodotto documenti in sede giudiziale; sosteneva, inoltre, che non vi era stata la lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale in “assenza di verifiche presso la sede dell’attività professionale”;

– avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 dell 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016).

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dell’art. 115 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la CTR, affermando che “L’appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia esaminato la produzione effettuata nel corso del procedimento di accertamento”, aveva dato atto che la documentazione era stata regolarmente prodotta e che aveva rigettato il suo appello “valorizzando non già la mancata produzione” in giudizio di quei documenti, ma “esclusivamente il dato formale della mancata elencazione ed indicazione specifica della documentazione a discarico, epperò effettivamente prodotta dal contribuente”, sicché era stato consentito all’Ufficio di violare il principio di leale collaborazione di cui alla disposizione statutaria censurata. Inoltre, la CTR era incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c. “vertendosi in materia di documentazione già acquisita agli atti del giudizio”. Ha precisato la ricorrente che la deduzione viene formulata “anche sotto il distinto profilo della conseguente nullità della sentenza, per omesso esame degli atti”.

3. Il motivo è inammissibile sotto diversi concorrenti profili.

4. Innanzitutto per commistione delle censure, avendo la ricorrente dedotto la medesima questione sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, n. 10313 del 2006; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 7394 del 2010), sia per non avere la ricorrente colto la ratio decidendi della statuizione impugnata che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, dà espressamente atto della mancata produzione in giudizio della documentazione che la stessa sostiene di aver prodotto nel corso dell’accertamento; documentazione che la CTR avrebbe ritenuto inidonea allo scopo.

Invero, quella riportata nel motivo di ricorso in esame (“L’appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia esaminato la produzione effettuata nel corso del procedimento di accertamento”) è all’evidenza l’esposizione del motivo di appello proposto dalla contribuente rigettato dalla CTR che ha affermato che “Come correttamente rileva l’Agenzia delle Entrate, non è stata data alcuna prova di tale documentazione, perché in primo grado è stata prodotta unicamente una ricevuta di protocollazione, nella quale non sono indicati gli atti prodotti, né tali atti sono stati poi prodotti in giudizio”.

5. Da tale inequivoca statuizione discende, poi, la manifesta infondatezza delle censure mosse con il motivo in esame, di violazione dell’art. 10 (e non 7, come erroneamente indicato nel ricorso) della L. n. 212 del 2000, in tema di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione al quale la censura si pone anche in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 1229 del 2019; Cass. n. 27000 del 2016).

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che “il riscontro del contribuente allo invito si è realizzato il 28/11/2016”, che l’avviso di accertamento era stato “chiuso” in data 10/12/2016 e che era stato notificato in data 04/01/2017, ovvero ben prima dei sessanta giorni previsti dalla citata disposizione.

7. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

8. E’ inammissibile per novità della censura, che non risulta in alcun modo trattata dalla CTR. A tal riguardo deve ricordarsi che “Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. n. 32804 del 2019; in termini Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005, Rv. 585743 – 01).

9. Il motivo è comunque infondato stante l’inapplicabilità della disposizione censurata agli accertamenti che, come quello in esame, si siano svolti “a tavolino”, e che riguardino tributi non armonizzati (Cass. n. 24793 del 2020). Con riferimento, invece, ai tributi armonizzati (ovvero l’IVA, che pure viene in rilievo nel caso di specie), la ricorrente non ha assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (Cass. Sez. U., n. 23824 del 2015, Cass. n. 27420 del 2018; v. anche Cass. n. 11685 del 2021 nonché Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino).

10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 03 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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