LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5666-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
I.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore RIJILI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio legale dell’avv. Bruno CHIARANTANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2513/07/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della prodromica cartella di pagamento che il contribuente I.P. sosteneva non essergli mai stata notificata, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a persona diversa ed estranea al destinatario, stante il mancato invio della raccomandata informativa;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con ricorso affidato ad unico motivo, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per avere il Giudice erroneamente ritenuto necessario l’invio della cd. raccomandata informativa, in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 139 c.p.c., nonché della L. n. 890 del 1982.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente specificato la qualità di successore di Equitalia S.p.a., stante il principio espresso da questa Corte per cui la specifica disciplina del subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico, espressamente qualificata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016 “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, alle cessate società del gruppo Equitalia, con l’assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, titolo I, capo II, e al titolo II, descriva, pur nel quadro della riconduzione della fattispecie estintiva delle società del gruppo Equitalia ad una successione in universum ius, piuttosto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione, senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi evento interruttivo ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 79, comma 2 (cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell’interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (Cass. Sez. U., n. 15911 del 2021); viene pertanto in rilievo non l’art. 110 c.p.c., bensì l’art. 111 c.p.c., ed il titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio, che il giudice, pertanto, è tenuto a conoscere d’ufficio in virtù del principio “iura novit curia”, prescindendo da questioni inerenti all’onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. trib., 28 marzo 2014, n. 7318, la quale, in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile un appello proposto da Equitalia s.p.a. per non avere la stessa provato la sua legittimazione processuale, avendo omesso “di dare atto e dichiarare la propria successione al Centro riscossione tributi s.p.a., costituito in primo grado”; in senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15 ottobre 2014, n. 21773, Cass. civ., sez. trib., 24 novembre 2016, n. 24020).
3. Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo del ricorso, che è fondato e va accolto.
4. Risulta, infatti, che la CTR ha fatto discendere l’obbligatorietà dell’invio della raccomandata informativa dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale tuttavia non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto relativo alle notificazioni effettuate mediante servizio postale da parte di uno degli agenti notificatori previsti dalla stessa norma (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale autorizzato dall’ufficio), mentre, per come risulta dalla copia dell’avviso di ricevimento fotograficamente riprodotta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, nel caso qui vagliato l’agente di riscossione ha provveduto alla notificazione “diretta” della cartella di pagamento, ovvero avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione alcuna, sicché la fattispecie è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il quale “prevede una disciplina specifica della notifica delle cartelle di pagamento, che – estesa (dal successivo art. 49) anche alla notifica di tutti gli atti dell’espropriazione forzata – è speciale rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), per gli avvisi di accertamento ed altri atti di natura tributaria indirizzati al contribuente. Sia il D.P.R. n. 602, art. 26, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, sono fatti espressamente salvi dalla L. n. 890 del 1982, art. 14, che, con riferimento all’utilizzo, nella materia tributaria, del servizio postale (in generale consentito dall’art. 149 c.p.c.), detta prescrizioni specifiche per la notificazione degli “atti che per legge devono essere notificati al contribuente”” (Corte Cost. n. 175 del 2018).
5. Al riguardo questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982”; v. anche, Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; n. 14146/2014, nonché, con specifico riferimento a raccomandata postale consegnata al portiere, Cass. n. 16949/2014 e n. 12083 del 2016).
6. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda” (attuale comma 3) o al “portiere dello stabile dov’e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” del destinatario (comma 1), la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
7. E d’altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1”. Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 “c’e’ il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.
8. Conclusivamente sul punto, con riferimento al caso concreto, in cui la cartella di pagamento notificata per posta ordinaria risulta essere stata consegnata a persona autorizzata al ritiro, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l’agente postale di procedere all’invio della raccomandata informativa al destinatario dell’atto.
9. A ciò aggiungasi che nella specie è del tutto superflua la circostanza che la CTR abbia qualificato il consegnatario dell’atto come “persona estranea” rispetto al notificatario – peraltro senza altre indicazioni ed in assenza di ulteriori riscontri anche in ordine all’eventuale proposizione da parte del contribuente di una querela di falso – giacché la predetta qualificazione è inidonea a superare l’annotazione apposta sull’avviso di ricevimento dall’ufficiale postale, che fa prova fino a querela di falso (Cass. n. 9240 del 2019, Cass. N. 16289/2015).
10. Peraltro, deve ricordarsi che ai fini dell’accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata “addetta alla casa”, deve presumersi che la qualità indicata, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014). Prova che nella specie non risulta essere stata né dedotta né fornita.
11. Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente perché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021