Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40233 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17479-2020 R.G. proposto da:

TRIBUNALE AMNMINISTRATIVO REGIONALE DELL’UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

UMBRIA PARK s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Alessandro LONGO e Stefano GORETTI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Di Novella, n. 22, int. 11, presso lo studio legale dell’avv. Filippo RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/02/2019 della Commissione tributaria regionale dell’UMBRIA, depositata in data 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. Nel giudizio di impugnazione del diniego di concessione per l’anno 2015 di un’area demaniale per l’installazione di un luna-park, proposto dall’Umbria Park s.r.l. dinanzi al TAR dell’Umbria, la predetta società proponeva motivi aggiunti chiedendo l’annullamento del diniego di concessione relativo anche all’anno 2016. Il predetto Tribunale emetteva, quindi, una cartella di pagamento contenente la richiesta di versamento del contributo unificato con riferimento alla proposizione dei motivi aggiunti e, nel giudizio di impugnazione avverso detta cartella, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello del TAR avverso la sfavorevole decisione di primo grado ritenendo ammissibile il ricorso nonostante la notifica del prodromico invito al pagamento di detto contributo, emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, in quanto tale atto, non ricompreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e notificato al difensore della parte processuale e non a quest’ultima, “rappresenta soltanto l’avvio dell’iter per il recupero del contributo unificato e non diretto esercizio del potere impositivo, che si esplica solo attraverso la successiva iscrizione a ruolo”. Nel merito, richiamando il principio espresso dalla CGUE nella sentenza del 06/10/2015 in causa C-61/14, sosteneva che “ai fini del pagamento di un contributo aggiuntivo non rileva il presupposto meramente formale dell’impugnazione di uno o più atti, ma è necessario un ampliamento sostanziale del thema decidendum”, che nella fattispecie non si era verificato ancorché il contribuente avesse impugnato un diverso atto amministrativo.

2. Avverso la suddetta sentenza la difesa erariale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’intimata replica con controricorso.

4. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

5. La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che l’invito al pagamento del contributo unificato non costituisse esercizio del potere impositivo da parte dell’Ente che lo aveva emesso e che, pertanto, non fosse necessaria la sua impugnazione, così determinandosi al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente sollevata da esso TAR.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero la tesi sostenuta dai giudici di appello, secondo cui l’invito al pagamento del contributo unificato, emesso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, non essendo ricompreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed essendo notificato al difensore della parte processuale e non a quest’ultima, “rappresenta soltanto l’avvio dell’iter per il recupero del contributo unificato e non diretto esercizio del potere impositivo, che si esplica solo attraverso la successiva iscrizione a ruolo”, non è condivisibile.

4. Ritiene, infatti, il Collegio che al caso di specie sia applicabile il principio affermato, sulla scia di Cass., Sez. U., n. 16293 del 2007, da questa Corte nella sentenza n. 23061 del 2015, secondo cui “In tema d’imposta di registro, l’invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, è l’unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell’imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 19, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento”. Invero, il predetto principio, ancorché affermato con riferimento al D.P.R. n. 115, art. 212, è certamente esportabile alla fattispecie disciplinata dal medesimo D.P.R., art. 248, giacché anche l’invito al pagamento previsto da tale disposizione per il contributo unificato non versato (integralmente o in parte) dal contribuente, costituisce l’unico atto di liquidazione del contributo dovuto, cui fa seguito, in caso di mancato pagamento dell’importo richiesto, la relativa iscrizione a ruolo, per come si desume dal contenuto stesso della predetta disposizione che al comma 1 prevede che “Nei casi di cui all’art. 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’art. 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese”.

5. Ha, quindi, errato la CTR a ritenere che l’impugnazione di tale atto, in quanto non espressamente ricompreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, fosse facoltativa.

6. Come correttamente osservato da questa Corte nella citata pronuncia (n. 23061 del 2015), “La facoltatività – suscettibile di esser desunta dal non essere tale atto compreso tra quelli espressamente indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, implicherebbe la possibilità da parte del contribuente di proporre l’impugnazione una volta ricevuta la notifica della pretesa a mezzo della reiterazione della stessa in uno degli atti tipici espressamente previsti dall’art. 19 (v. Sez. 5 n. 17010-12 e molte altre conf.). Ma una simile possibilità è contraddetta dal rilievo che nessun altro atto liquidatorio dell’imposta di registro prenotata a debito” (o, come nel caso di specie, per il contributo unificato) è previsto dalla legge, se non l’invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212" (o dall’art. 248). Atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, assume (cfr. l’art. 213)” (e, con riferimento al caso di specie, l’art. 249 che peraltro richiama espressamente l’art. 213), “la mera (ordinaria) funzione esattoriale. In altre parole, solo l’invito al pagamento è l’atto che, divenuto definitivo il provvedimento giudiziario da cui sorge l’obbligazione, assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo. La cartella rileva come semplice atto di notifica dell’iscrizione a ruolo e d’intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione. Donde quel primo atto – giustappunto di liquidazione del tributo una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l’obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione. Più volte è stato affermato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, e sono quindi impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione a tipo “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” (cfr. Sez. un. 16293-07, cui adde Sez. 5 n. 14373-10 e n. 16293-08)”.

7. E la circostanza, pure evidenziata dalla CTR a giustificazione dell’errata tesi sostenuta in sentenza, che l’atto in esame viene notificato al difensore della parte processuale e non a quest’ultima, è del tutto irrilevante posto che è lo stesso art. 248, al suo comma 2, a prevedere che l’invito è notificato nel domicilio eletto.

8. Dalle su esposte argomentazioni discende, quindi, che il profilo attinente al merito della pretesa impositiva, ovvero alla debenza del contributo unificato per i motivi aggiunti proposti dalla società contribuente nel giudizio dinanzi al TAR dell’Umbria, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio proprio dell’atto cui ineriva e non della conseguente cartella esattoriale, impugnabile solo per vizi propri che nella specie non risultano essere stati mai dedotti.

9. Pertanto, la mancata impugnazione del prodromico invito al pagamento comporta la definitività dello stesso e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente diretto a censurare, mediante l’impugnazione della successiva cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva.

10. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente, censurando l’altra ratio decidendi della sentenza impugnata, attinente al merito della pretesa contributiva, ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e dell’art. 117 Cost., comma 1.

11. In estrema sintesi, all’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, quindi, l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata nonché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente che, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, compensandosi, invece, tra le parti le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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