LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31040-2019 proposto da:
D.Z., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. D.Z., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento D.Z. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari, con decreto n. 2463/2019, pubblicato il 19 agosto 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione eli vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da D.Z. con quattro motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 4, 28 e 32. Il provvedimento emanato dalla Commissione territoriale sarebbe illegittimo in quanto mancherebbe la menzione dei soggetti competenti.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la credibilità del racconto secondo i parametri stabiliti dalla norma. Mancherebbe inoltre un adeguato approfondimento istruttorio in merito alla situazione presente in *****.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, art. 14, lett. c) in quanto il Tribunale, pur in presenza di una violenza indiscriminata nel paese di provenienza, avrebbe negato la protezione sussidiaria.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 6 in quanto mancherebbe l’esame della sussistenza dei requisiti sulla protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere tale forma di protezione alla luce di una situazione di vulnerabilità del richiedente ed effettuare il bilanciamento rispetto alle condizioni sussistenti nel paese di origine.
6. Il ricorso e inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, mancando completamente l’esposizione del fatto.
Così come e stato osservato, la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non puo ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti a una brevissima e insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessita di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso, dal che consegue l’inammissibilita del ricorso per cassazione redatto in tali forme (Cass. n. 15180 del 23/6/2010). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si e fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti mancando completamente l’esposizione dei fatti di causa da cui desumere la storia del ricorrente.
7. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021