Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40240 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33110-2019 proposto da:

O.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PAOLA CABITZA GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrenti –

nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE BARI;

– intimati –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.F., proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione tempois).

fondamento dell’istanza dedusse di appartenere ad una famiglia musulmana e di essersi convertito al cristianesimo dopo aver trascorso del tempo con la famiglia dello zio. Poiché il padre non accettò mai la decisione del richiedente di convertirsi, cominciò a minacciarlo e pertanto O.F. decise di lasciare il paese per paura di essere ucciso.

2. Avverso tale provvedimento O.F. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari che con decreto n. 2673/2019 del 17 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto la vicenda narrata, a prescindere dalla sua credibilità, involge questioni private nelle quali l’autore della pretesa condotta persecutoria è un soggetto privato) (il padre del ricorrente) contro il cui comportamento illecito lo stato ***** offre idonea tutela;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di elementi da cui desumere un fondato pericolo di condanna a morte o esposizione a tortura o altra pena o trattamento inumano e degradante.

Quanto alla situazione socio-politica della ***** le più recenti C.O.I. riportano solo “incidente” molto eterogenei tra loro, che hanno causato poche vittime, comunque non sufficienti a ravvisare nel paese la presenza di un conflitto armato generalizzato);

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità e non avendo il richiedente allegato alcun elemento dal quale potesse emergere un suo sufficiente livello di integrazione nel territorio italiano (assenza di attività lavorativa, mancata conoscenza della lingua italiana);

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da O.F. con ricorso fondato un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente si duole della nullità della sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sulla revoca del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale.

Il ricorso è inammissibile.

L’unico motivo non contiene alcuna censura nei confronti delle statuizioni del Tribunale circa l’infondatezza delle domande proposte in sede giurisdizionale. Infatti il ricorrente deduce solo un preteso vizio di omessa pronuncia sulla revoca del provvedimento della Commissione Territoriale che in ogni caso è irrilevante essendosi il giudice pronunciato sul merito.

Come affermato da questa Corte, infatti, “la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto con il ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento. Tale giudizio, infatti, non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata; dunque non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla protezione: infatti la legge (in origine il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 10, e attualmente il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 08/06/2016, n. 11754).

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 19, comma 9, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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