LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32162-2019 proposto da:
O.R., elettivamente domiciliato in Biella, via Repubblica, n. 43, presso l’avv. MARCO CAVICCHIOLI;
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;
– intimata –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
l.- O.R. è ***** dell'*****. Ha dichiarato di aver lasciato la ***** sia in quanto omosessuale che in quanto *****, temendo dunque di essere perseguitato per l’una e per l’altra sua condizione.
Poiché l’autorità amministrativa ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria, il ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, che però ha confermato il diniego, ritenendo che non era emersa una qualche minaccia personale nei confronti del ricorrente e che comunque le fonti qualificate escludono una situazione di conflitto armato generalizzato.
2.- O. ricorre con cinque motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
3.- Il ricorso è deciso in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
4.- I primi due motivi in realtà mirano a far sollevare questioni di legittimità costituzionale della L. n. 13 del 2017, sotto profili già esaminati da questa Corte e ritenuti inammissibili. Secondo quando già deciso da questa Corte, la norma non può considerarsi contraria a Costituzione né per difetto del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 17717/ 2018), né sotto il profilo del procedimento camerale e della eliminazione del grado di giudizio (Cass. 1548/2021; Cass. 22950/2020).
5.-Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, artt. 7 e 8.
La censura posta è la seguente: il ricorrente aveva indicato due motivi di persecuzione, l’essere omosessuale e l’essere *****. Quanto alla prima egli rinuncia a contestare il giudizio del Tribunale, mentre relativamente alla seconda osserva che la ratio dei giudici di merito è del tutto infondata, avendo il Tribunale assunto che la minaccia per costituire ragione di tutela deve essere individuale, osservando altresì che il ricorrente non ha allegato alcuna specifica sua situazione di pericolo.
Il motivo è fondato.
Se infatti è vero che il pericolo che giustifica la tutela deve riguardare il ricorrente, ciò non toglie che possa derivare dall’appartenenza di costui ad una certa categoria di persone oggetto, in sé, di persecuzione, così che la prova di tale appartenenza è prova della persecuzione: se un regime perseguita i *****, la dimostrazione di professare quella religione implica dimostrazione della persecuzione. Il Tribunale avrebbe dovuto dunque porsi il problema della reale persecuzione dei ***** in ***** dalla cui soluzione sarebbe scaturita quella della persecuzione del ricorrente.
6.-Quarto e quinto motivo pongono la medesima questione.
Possono dunque esaminarsi insieme.
In sostanza il ricorrente si duole della violazione, con il quarto, della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e con il quinto della violazione dell’art. 183 c.p.c.
Egli denuncia il cattivo uso da parte del Tribunale delle fonti di conoscenza circa la situazione di conflitto generalizzato in *****. Assume intanto che i giudici hanno fatto ricorso a certe fonti senza tuttavia sottoporle previamente al contraddittorio, e dunque assumendole come utili, d’ufficio.
Questo motivo è inammissibile Invero lo è il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d’ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l’omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità. (Cass. 899/2021).
Nel merito, il ricorrente contesta al Tribunale di avere fatto ricorso comunque a fonti non adeguate a fornire una conoscenza della situazione del paese, ma la censura non è specifica; non vengono offerte fonti in contrario, da cui si possa ricavare che v’e’ un conflitto armato.
Ne’ vale contestare che la valutazione del Tribunale è relativa all’intera nazione, mentre il ricorrente proviene da una regione specifica, posto che l’accertamento sull’intero territorio nazionale contiene in sé anche quello sulla specifica area territoriale.
8.-Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione. Rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021