LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32397-2019 proposto da:
F.J., elettivamente domiciliato in Brescia, via Moretto, 70, presso l’avv. LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
l.- F.J. è cittadino *****: non dice perché è espatriato, ma dal decreto impugnato si ricava che, lavorando come autista, a causa dello scoppio di una gomma, ha investito due donne uccidendole. Si deduce, ma neanche nel decreto è espresso, che sia fuggito per evitare le conseguenze di tale evento.
2.- Ha chiesto all’autorità amministrativa la protezione internazionale ed umanitaria, ed avutone rigetto, ha adito il Tribunale di Brescia, che, ritenendo non verosimile il racconto, ha escluso la protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) mentre ha ritenuto insussistenti i pericoli che fondano la protezione di cui alla lett. c) medesimo articolo. Ha altresì escluso la protezione umanitaria a seguito di comparazione tra la situazione soggettiva e quella oggettiva del ricorrente.
3.-Ricorre con tre motivi. Il Ministero si costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Il ricorso manca del tutto dell’esposizione del fatto, che si ricava, ma solo in parte, dalla lettura del decreto impugnato.
Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.
5.-Ad ogni modo, il ricorso è infondato.
6.-Quanto alla questione di legittimità costituzionale, secondo quando già deciso da questa Corte, la norma non può considerarsi contraria a Costituzione né per difetto del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 17717/ 2018), né sotto il profilo del procedimento camerale e della eliminazione del grado di giudizio (Cass. 1548/2021; Cass. 22950/2020).
Tra l’altro queste due ultime questioni sono inammissibili in questa fase del giudizio, in quanto era onere del ricorrente proporle, la prima quella sulla natura camerale del procedimento, nella fase che si svolge secondo quella struttura; la seconda proponendo appello ed ivi sollevando la questione.
7.-Quanto alle censure del primo e del secondo motivo, il Tribunale indica le fonti del giudizio circa l’assenza di conflitto armato (p. 4); il giudizio di inverosimiglianza non è contestato adeguatamente, nel senso che non si oppongono argomenti specifici, salvo il generico richiamo all’omissione dell’esercizio dei poteri officiosi; quanto alla protezione umanitaria non si contesta il giudizio del Tribunale sotto il profilo della integrazione in Italia.
8.-Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021