Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40243 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32403-2019 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in Brescia via Moretto 70, presso l’avv. LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso decreto di rigetto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- S.Y. è cittadino del *****. Ha raccontato di essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di un uomo politico, di fazione opposta alla sua, dal figlio di quest’ultimo, e di essere stato quindi costretto a fuggire non avendo i mezzi per potersi difendere adeguatamente e soprattutto non avendo fiducia nelle forze dell’ordine e nel sistema giudiziario del suo paese. Il racconto del ricorrente non è stato ritenuto credibile dagli organi amministrativi cui egli ha inizialmente avanzato domanda di protezione, e questo giudizio è stato ribadito dal Tribunale di Brescia, che ha escluso la protezione umanitaria sia per difetto di integrazione dei ricorrente in Italia, sia per la situazione del paese di origine, ritenuta non tale da presentare pericoli di violazione di diritti umani.

2.- Ricorre S. con tre motivi, mentre il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

3.- Va premesso che nel 2012 il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, a causa della sua giovane età; che poi è rientrato in patria, e nuovamente venuto in Italia, dove ha avanzato poi la domanda di protezione di cui è causa.

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

6.-Il terzo motivo va esaminato per primo, in quanto pone una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017.

Questione, intanto, inammissibile, in quanto non rilevante in Cassazione, ma nel giudizio di merito, che si assume omesso.

Secondo quando già deciso da questa Corte, la norma non può considerarsi contraria a Costituzione né per difetto del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 17717/2018), né sotto il profilo del procedimento camerale e della eliminazione del grado di giudizio (Cass. 1548/2021; Cass. 22950/2020).

7.- Il primo motivo ed il secondo motivo invece denunciano – il primo – violazione della L. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14 medesima legge, ed il secondo omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ossia la situazione del paese di origine del ricorrente.

In sostanza, si censura sia il giudizio di credibilità che la mancanza di indicazione specifica di fonti aggiornate ed attendibili da cui ricavare la situazione del paese di origine.

Entrambe le censure, possono valutarsi insieme e sono fondate.

Quanto al giudizio di credibilità il Tribunale si limita a dedurre l’inverosimiglianza del racconto dalla circostanza che il padre del ricorrente, non lui, non ha subito minacce dai parenti della vittima; circostanza, da sola, poco indicativa della fondatezza del racconto: essendo accusato il ricorrente, non si vedono ragioni perché dovesse essere minacciato il padre. Altrettanto irrilevante è il fatto di avere in patria ancora dei legami familiari, ben potendo accadere che la minaccia o la violenza si limitino al presunto autore del fatto e non si estendano a quelli.

Inoltre, nel valutare se nel paese di origine sussistano situazioni di conflitto armato generalizzato che, ai sensi dell’art. 14, lett. c), vanno prese in considerazione a prescindere dalla verosimiglianza del racconto, il giudice di merito deve fare riferimento a fonti aggiornate ed attendibili (Cass. 8819/2020).

Ed invece la situazione del paese di origine descritta come innocua, senza indicare da quale fonte è tratta questa convinzione.

8.-Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e secondo motivo. Rigetta il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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