Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40244 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32947-2019 proposto da:

A.Q., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1.- A.Q. è cittadino del *****. Ha narrato di essere stato addetto alla cura del bestiame altrui, dopo che i genitori erano morti in un bombardamento operato dalle forze governative; di essere stato rapinato del bestiame da ignoti, che lo hanno altresì sequestrato per meglio agire, e di essere stato accusato dal proprietario degli armenti di essere stato complice del furto.

Non potendo confidare di difendersi, e temendo quindi di venire arrestato, è fuggito grazie all’aiuto di un amico: poi, giunto, in Italia, ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria. Impugna una decisione del Tribunale di Brescia che ha rigettato le sue richieste, ritenendo inverosimile il racconto, escludendo situazioni di conflitto armato in *****.

3.-Il ricorso è basato su un solo motivo. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.-Il ricorrente chiede preliminarmente che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come successivamente modificato, nella parte in cui ha escluso la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto e dunque ha eliminato un grado di giurisdizione, quello di appello.

La questione inammissibile, innanzitutto, in quanto irrilevante in Corte di Cassazione, essendo onere del ricorrente di instaurare il secondo grado, ed ivi sollevare la questione.

Ad ogni modo, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, , per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, 27700/2018; Sez. 1, 28119/2019) 7.- Il motivo è formalmente unico ma articolato in due censure.

La prima fa valere violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e contesta al Tribunale un giudizio errato ed incompleto quanto alla situazione del *****.

A quel giudizio il ricorrente oppone che la consultazione di fonti attendibili riferisce di una situazione di instabilità del paese di origine, in cui si è inserita la vicenda che ha portato alla uccisione dei genitori.

Il motivo è infondato.

Al di là del generico richiamo a fonti diverse da quelle utilizzate dal Tribunale, la tesi del ricorrente mira a prospettare una situazione di instabilità, politica ed economica del *****, che però non è rilevante ai fini della protezione sussidiaria, per la quale è richiesto che vi sia un conflitto armato generalizzato, tale da porre in pericolo la vita di qualsiasi civile presente sul territorio.

La seconda censura invece denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 32.

Contesta il rigetto della protezione umanitaria e addebita al Tribunale di non avere adeguatamente valutato la sproporzione tra la condizione di vita italiana e quella in caso di rimpatrio, specie quanto all’aspetto economico.

Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della “carestia” (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate (Sez. 3, 20334/2020).

Ne’ può rilevare la vicenda vissuta, che, non essendo stata ritenuta credibile, e non essendo tale accertamento contestato, deve considerarsi ininfluente.

8.-Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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