Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40245 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33460-2019 proposto da:

F.J., in Milano, via Lamarmora, 52, presso l’avv. STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1.- F.J. è cittadino *****, del *****, precisamente: ha raccontato di essere figlio di un militare di carriera, e di aver vissuto l’infanzia e l’adolescenza nella caserma di stazionamento del padre, all’interno della quale ha pure frequentato le scuole.

Ma ha anche riferito che durante una incursione del gruppo terroristico ***** nella caserma in questione sono rimasti uccisi entrambi i genitori, ed è grazie ad un commilitone del padre se lui è riuscito ad arrivare in Libia, dove è stato però rapinato ed aggredito in più occasioni e da dove è riuscito, alla fine, a fuggire.

2.-Impugna una decisione del Tribunale di Brescia che non ha creduto al suo racconto, ha escluso situazioni di conflitto armato generalizzato in *****, ed infine ha ritenuto il ricorrente non sufficientemente integrato in Italia, né uno che, in caso di rimpatrio corre rischi di vedersi violati, in patria, i diritti fondamentali.

3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.-Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) oltre che omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

La tesi del ricorrente è che il giudizio circa la situazione della *****, ed in particolare, l’esclusione di situazioni di conflitto armato generalizzato, è basato sull’esame di fonti non attuali e di cui non viene però criticamente vagliato il contenuto.

Ciò in violazione della regola che impone al giudice di considerare d’ufficio le condizioni di protezione internazionale di non obliterare i fatti sottesi.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, “in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi “(Cass. 7105/2021; Cass. 22769/2020).

Inoltre, è sufficiente che il giudice di merito alleghi la fonte da cui ha tratto la sua convinzione e che tale fonte sia attuale ed attendibile, non occorrendo che invece il suo contenuto sia oggetto di critica analisi da parte dello stesso giudice, il quale può limitarsi a riportarla, cosi dimostrando di accettarla.

Va da sé che, anche nel caso in cui è censurata questa mancanza – omessa valutazione critica delle fonti – il ricorrente deve indicare perché quelle fonti non sono attenibili, e non può limitarsi ad una generica contestazione del difetto di critico vaglio da parte del giudice.

6.-Il secondo motivo censura invece violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e denuncia violazione dei criteri legali per accertare la sussistenza dei motivi umanitari ai fini della concessione del permesso di soggiorno.

In particolare, osserva il ricorrente che il giudizio non può essere basato sulla sola mancanza di integrazione in Italia, dovendosi invece considerare la situazione del paese di origine.

Il motivo è infondato.

Non solo il Tribunale ha escluso integrazione in Italia, ma ha altresì escluso che vi possa essere situazioni in ***** che impediscono il godimento dei diritti civili in caso di rimpatrio, così che la censura si dimostra, se limitata a questo oggetto, infondata.

7.-Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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