LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33498/19 proposto da:
-) R.S., (alias R.S.), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (avv.briganti.pec.iusreporter.it), presso l’avvocato Giuseppe Briganti, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona 25.9.2019 n. 11409;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1 R.S. (alias R.S.), cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa della propria omosessualità, la quale lo aveva esposto sia al rischio di essere arrestato, sia alle minacce di morte rivoltegli dal proprio padre. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento R.S. (alias R.S.) propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Ancona, che la rigettò con decreto 25.9.2019 n. 11409.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto in caso di rimpatrio il richiedente non sarebbe stato esposto ad alcuna lesione del nucleo essenziale dei suoi diritti inviolabili.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da R.S. (alias R.S.) con ricorso fondato su cinque motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo in via principale la rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente i limiti entro i quali è sindacabile nella presente sede il giudizio di inattendibilità soggettiva del richiedente asilo; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, nonché degli artt. 135,156 e 737 c.p.c..
Deduce, in sostanza, che il provvedimento impugnato sarebbe immotivato. Sostiene tale deduzione affermando che il decreto impugnato non è chiaro, non sintetico, contiene elementi non essenziali o non pertinenti rispetto al thema decidendum; non avrebbe “compiutamente argomentato in merito alle ragioni” che lo hanno indotto a ritenere inattendibile il richiedente; avrebbe ravvisato nel racconto del richiedente contraddizioni che in realtà non erano tali; avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria per non aver acquisito gli atti del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale introdotto dalla persona con cui l’odierno ricorrente ebbe, nel suo paese, un rapporto omosessuale; non avrebbe rispettato i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per la valutazione della attendibilità dei richiedenti asilo.
1.1. Il verboso motivo, che occupa ben 26 pagine sulle 82 del ricorso, è manifestamente inammissibile.
Innanzitutto è inammissibile perché mescola le censure più diverse, prospettando vizi tra loro incompatibili, come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, secondo cui in un ricorso per cassazione “e’ inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”).
1.2. Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, reputa il Collegio opportuno rilevare, ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque inammissibile perché:
a) la nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando quest’ultima possa dirsi assolutamente incomprensibile o sia totalmente mancante sinanche come segno grafico, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
b) nessuna contraddizione è dato ravvisare nella motivazione del Tribunale di Ancona;
c) i criteri previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, (presenza di elementi circostanziali, sincero sforzo di precisare la domanda, coerenza interna) sono stati sostanzialmente rispettati;
d) tutte le restanti deduzioni svolte dal ricorrente attengono ad accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non a questioni di diritto prospettabili nella presente sede di legittimità, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di vari fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
I fatti decisivi che il Tribunale avrebbe omesso di valutare sarebbero cinque:
-) l’omosessualità del ricorrente, alla luce della sua iscrizione all’associazione Arcigay Agorà;
-) gli atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, introdotto dinanzi al Tribunale di Ancona dal connazionale legato all’odierno ricorrente da un legame sentimentale;
-) la situazione socio-economico-politica del *****;
-) “gli aspetti verbali e non verbali della narrazione della vicenda del ricorrente”;
-) “l’omessa valutazione comparativa di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie”.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La allegata omosessualità del ricorrente è stata ampiamente esaminata dal Tribunale alle pp. 2-3 del provvedimento impugnato.
Lo stabilire, poi, se la valutazione delle prove da parte del Tribunale sia stata corretta o scorretta è questione non sindacabile nella presente sede.
La situazione sociale, economica e politica del *****, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria era irrilevante e non necessaria, una volta ritenuta l’inattendibilità soggettiva del richiedente.
Gli altri “fatti” che si assumono essere stati trascurati sono dedotti in maniera estremamente generica e non conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la già ricordata sentenza 8053/14, e cioè attraverso l’indicazione dell’atto in cui il fatto venne introdotto in giudizio, del modo in cui è stato provato e del perché della sua rilevanza ai fini del decidere.
3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione di 22 norme diverse. Anche questo motivo contiene plurime censure, in questo caso però ben distinguibili le une dalle altre, e dunque esaminabili nel merito.
3.1. Con una prima censura il ricorrente torna a impugnare il decreto di merito nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto. Nel motivo è in larga parte trascritta ad litteram, alle pp. 50-52, la medesima trattazione già illustrata alle pp. 22-24.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe compiutamente valutato le prove raccolte, ed in particolare l’attestata iscrizione del ricorrente ad una associazione di omosessuali.
Con una seconda censura torna a sostenere che la sentenza sarebbe motivata solo con “generiche clausole di stile che nulla dicono sulle ragioni logico-giuridiche della decisione impugnata”.
3.1.1. Queste due prime censure possono essere esaminate congiuntamente, e vanno dichiarate infondate per le medesime ragioni già esposte supra, p.p. 1.2 e 2.1, con riferimento ai primi due motivi di ricorso.
3.2. Con una terza censura lamenta che il Tribunale non avrebbe assolto il dovere di cooperazione istruttoria, nell’accertare se nel suo Paese di provenienza sussista o meno una situazione di violazione del nucleo inviolabile dei diritti umani. Deduce che tale accertamento era necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e che non è stato compiuto dal Tribunale.
3.2.1. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).
Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.
Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discendono due corollari.
Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.
Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.
Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente accertato ex officio se in ***** sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma altrettanto non ha fatto al fine di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, in quel Paese, gravemente compromessi in modo intollerabile.
Il Tribunale infatti non ha indicato alcuna fonte di informazione, attendibile ed aggiornata, che sia stata esposta in motivazione, concernente la tutela dei diritti umani.
Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.
3.3. Con una quarta censura, pure contenuta nel terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che l’intero giudizio sarebbe nullo perché il Tribunale, in assenza di videoregistrazione dell’interrogatorio da lui reso dinanzi alla Commissione Territoriale, avrebbe dovuto procedere obbligatoriamente ad un nuovo interrogatorio.
3.3.1. La censura è infondata perché, in assenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione, il Tribunale aveva solo dovere di fissare l’udienza (puntualmente assolto), ma non quello di interrogare il richiedente.
3.4. Con una quinta censura, diretta contro il capo di sentenza che rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe compiuto una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta dal richiedente in Italia, e quella che troverebbe in caso di rimpatrio.
3.4.1. La censura resta assorbita dall’accoglimento della terza censura, secondo quanto esposto supra, p. 3.3.1..
3.5. Con una sesta censura, infine, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in esame “il percorso migratorio”, ai fini della valutazione della sussistenza d’una condizione di vulnerabilità giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3.5.1. La censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto il ricorrente da un lato non indica dove e quando abbia dedotto, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, le vicende trascorse durante il “percorso migratorio”; dall’altro lato non indica neanche quali sarebbero state tali vicende, quali strascichi abbiano lasciato, e per quali ragioni esse giustificherebbero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Col quarto motivo il ricorrente torna a denunciare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, e dichiara apertamente di sostenere tale censura “richiamando le argomentazioni già sopra svolte”.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene alcuna autonoma censura avverso la sentenza impugnata, che non sia sovrapponibile a quelle già esposte in precedenza.
5. Col quinto motivo il ricorrente discetta sulla retroattività del D.L. n. 113 del 2018 (retroattività, peraltro, esclusa dal Tribunale).
Le suddette deduzioni, pertanto, non sono neanche qualificabili come un “motivo di ricorso”, in quanto in definitiva invocano un principio del quale il Tribunale ha fatto applicazione in modo conforme a quanto auspicato dal ricorrente.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021